Cassazione Civile, Ordinanza n. 33126/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2002 emesso nei confronti di una società sulla base di un pvc della Guardia di Finanza, con contestazione dell'indebita detrazione dell'imposta relativa a 18 fatture ritenute dall'Ufficio riferite a operazioni inesistenti con una società terza. Secondo l'Amministrazione, la società emittente delle fatture sarebbe stata priva di struttura organizzativa e mezzi idonei, priva di autorizzazione per l'attività di recupero rifiuti e non realmente operativa, mentre i lavoratori formalmente dipendenti di essa sarebbero in realtà stati impiegati nel ciclo produttivo del gruppo industriale della contribuente. La decisione di rinvio della Corte tributaria regionale aveva invece escluso la fondatezza della pretesa, valorizzando la natura di prestazioni di facchinaggio e selezionatura/imballaggio, la prova di un'attività realmente svolta dalla società fatturante e alcuni elementi documentali e testimoniali. L'Agenzia propone ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per asserita motivazione apparente o meramente apparente della sentenza; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova e per uso frammentario e non unitario degli indizi, sostenendo che, una volta forniti elementi presuntivi sull'inesistenza oggettiva delle operazioni, spettava alla contribuente provare l'effettiva esistenza delle prestazioni e che la Corte di merito aveva trascurato la valutazione complessiva del quadro probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione effettiva e non meramente apparente, e ha accolto il secondo motivo. La Corte ha affermato che, nelle controversie su operazioni fatturate ritenute oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può dimostrare la fittizietà anche mediante presunzioni semplici, ma il giudice di merito deve valutare gli indizi sia singolarmente sia nella loro sintesi complessiva, senza limitarsi a confutarli uno per uno in modo atomistico. Ha inoltre rilevato che la Corte tributaria regionale aveva attribuito rilievo a elementi inconferenti o non decisivi, omettendo di considerare unitariamente il quadro indiziario e la dedotta incapacità operativa della società fatturante. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito per nuovo esame, oltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il dispositivo finale non integralmente riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte esclude però che la decisione di merito fosse affetta da motivazione mancante o meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
È invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la motivazione esistesse effettivamente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la censura è respinta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, accolto per violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare, anche per presunzioni, la fittizietà dell'operazione; poi il contribuente deve offrire prova contraria rigorosa.
art. 2727 c.c.
È richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili per dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
art. 2729 c.c.
Il giudice deve selezionare gli indizi rilevanti e valutarli complessivamente, richiedendo presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
È richiamato solo nel riepilogo fattuale come illecito penale oggetto della precedente comunicazione di notizia di reato.
d.lgs. 22/97
È richiamato per l'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle imprese operanti nella commercializzazione, recupero e intermediazione dei rifiuti.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni fatturate come oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni semplici, purché gli indizi siano idonei a dimostrare la fittizietà dell'operazione.
- Una volta forniti dall'Ufficio elementi probatori, anche indiziari, sulla non effettività delle operazioni, spetta al contribuente una prova contraria rigorosa dell'effettiva esistenza delle prestazioni o cessioni contestate.
- Il giudice di merito non può limitarsi a scomporre e confutare isolatamente i singoli indizi, ma deve valutarli in modo unitario e sintetico, verificando se, nel loro complesso, essi siano gravi, precisi e concordanti.
- La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto o sia incomprensibile; non integra invece vizio di legittimità la mera insoddisfazione per la scelta argomentativa del giudice di merito.
- Nella prova per presunzioni, elementi singolarmente deboli o non decisivi possono acquisire efficacia dimostrativa se valutati nella loro convergenza complessiva, secondo un giudizio logico complessivo e non atomistico.
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