Ordinanza n. 138/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento della Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. PG/243181/2025 del 14 maggio 2025, recante “Comunicazione di non ammissibilità” della domanda di sostegno ID 54256026805 nell’ambito del PSR Campania 2014/2020, Tipologia di Intervento 6.1.1; - del “provvedimento finale di diniego” della Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0515772-2025 del 3 ottobre 2025; - del decreto dirigenziale n. 18 del 26 settembre 2025, avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - misure non connesse alla superficie e-o animali misura 6 sottomisura 6.1 tipologia di intervento 6.1.1 - Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda - Approvazione della Graduatoria regionale definitiva”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di non ammissibilità e successivo diniego della domanda di sostegno, nonché graduatoria regionale definitiva relativa al premio per giovani agricoltori
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione regionale di non ammissibilità della domanda di sostegno identificata nell’ambito della Tipologia di intervento 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020, il successivo provvedimento finale di diniego, il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria regionale definitiva e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati né ha esaminato specificamente il fumus boni iuris. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la tempestiva fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione degli atti. Ha fissato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 17 giugno 2026 e ha rinviato ogni decisione sulle spese alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
In luogo dell’adozione della misura cautelare richiesta, il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla tempestiva fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e non accogliere la richiesta di sospensione dell’atto, rinviando la decisione sostanziale alla fase di merito.
- L’ordinanza che dispone la tempestiva fissazione dell’udienza di merito senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure non definisce la domanda di annullamento e non determina, di per sé, la prevalenza processuale di una delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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