Sentenza del 14/09/2016 n. 18018 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sostenendo che il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, utilizzato negli anni 2005, 2006 e 2007, non fosse soggetto al limite quantitativo previsto dalla L. n. 388/2000, art. 7, comma 10. Ha dedotto, in particolare, che le misure a favore dell’occupazione non costituissero aiuti di Stato incompatibili con la normativa comunitaria e che, trattandosi di attività svolta in regioni dell’obiettivo 1, non fosse applicabile la regola de minimis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il limite massimo previsto dal legislatore nazionale per il credito d’imposta, in quanto fondato sulla regola comunitaria de minimis, che esclude dal divieto sugli aiuti di Stato gli aiuti di importo contenuto entro la soglia prevista nel triennio. È stata quindi confermata la legittimità del recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato oltre il limite. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
ulteriore credito d'imposta
La norma consente il riconoscimento di un credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione entro un limite quantitativo massimo. Il beneficio non è proporzionato al numero effettivo dei lavoratori assunti, ma è soggetto al criterio comunitario de minimis.
Legge n. 289 del 2002, art. 63, comma 1
Ha confermato la disciplina del credito d’imposta prevista dalla legge n. 388 del 2000.
Trattato CE, artt. 87 e 88, poi artt. 107 e 108 TFUE
La Corte ha ritenuto compatibile la disciplina nazionale con le norme sugli aiuti di Stato, poiché il beneficio opera entro i limiti della regola de minimis.
Regolamento CE n. 994/1998
Richiamato nell’ambito della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato di importo ridotto.
Regolamento CE n. 2204/2002
Richiamato dalla società ricorrente a sostegno della tesi secondo cui gli incentivi all’occupazione non sarebbero soggetti ai limiti applicabili agli aiuti di Stato; la Corte non ha accolto tale impostazione.
Decreto-legge n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito nella legge n. 46 del 2007
Richiamato tra le disposizioni che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto incidere sull’interpretazione della disciplina del credito d’imposta e della sua compatibilità con il diritto comunitario.
Massime di principio
- Un credito d’imposta agevolativo può essere legittimamente sottoposto a un tetto massimo stabilito dalla legge nazionale, anche quando è collegato all’incremento dell’occupazione.
- La finalità occupazionale dell’agevolazione non esclude automaticamente la qualificazione della misura come aiuto di Stato né rende irrilevanti i limiti quantitativi previsti dalla disciplina de minimis.
- L’utilizzo del credito oltre il limite normativo può giustificare il recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche se l’impresa opera in aree svantaggiate o appartenenti all’obiettivo 1 dell’Unione europea.
- Per contestare efficacemente un recupero fiscale occorre dimostrare non solo la finalità dell’agevolazione, ma anche la compatibilità concreta della misura con la normativa nazionale ed europea applicabile nel periodo interessato.
- La regola de minimis opera come soglia quantitativa: al di sotto del limite l’aiuto può essere esentato dal divieto sugli aiuti di Stato, ma ciò non elimina i limiti e le condizioni previsti dalla legge nazionale che istituisce il beneficio.
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