Sentenza n. 567/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Genova prot. in uscita n. -OMISSIS- del 6.5.2025 portante il rigetto dell'istanza di ritiro del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato del ricorrente; - di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di ritiro in autotutela della revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta provvisorio al lavoro subordinato, richiesto dal datore di lavoro nel 2023 nell’ambito del decreto flussi. Dopo la domanda di visto nazionale presentata il 23 gennaio 2025, la Prefettura ha chiesto al datore di lavoro di confermare, entro sette giorni, la volontà di assumere il lavoratore, ai sensi del nuovo art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 145/2024. Non essendo pervenuta risposta, il nulla osta è stato revocato. Il ricorrente ha impugnato il successivo diniego prefettizio di riesame deducendo: 1) l’erronea applicazione del d.l. n. 145/2024, che avrebbe dovuto riguardare soltanto le domande di nulla osta presentate dopo il 9 gennaio 2025 e non quelle, come la sua, presentate nel 2023; 2) la violazione del contraddittorio procedimentale nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore; 3) l’omessa considerazione del malfunzionamento della PEC del datore di lavoro; 4) la violazione dell’art. 8 CEDU, per lesione della vita privata e familiare e dell’affidamento sulla possibilità di lavorare in Italia. Nel giudizio sul patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente ha inoltre chiesto il riesame del diniego di ammissione, sostenendo che un certificato rilasciato da un’autorità dello Stato di origine dimostrasse l’assenza di redditi e sostituisse la certificazione consolare prevista dall’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il d.l. n. 145/2024 si applichi alle domande di visto nazionale presentate dal 9 gennaio 2025, non alle sole domande di nulla osta: la domanda di visto del 23 gennaio 2025 rendeva quindi applicabile il nuovo art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998. La richiesta di conferma rivolta al datore di lavoro costituisce la specifica interlocuzione procedimentale prevista dalla novella; non sono necessarie ulteriori forme partecipative. Nei confronti del lavoratore non era necessaria la comunicazione di avvio, poiché la revoca del nulla osta, pur così denominata, ha natura sostanziale di decadenza sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato di verifica dei requisiti; l’eventuale omissione partecipativa è comunque irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il malfunzionamento della PEC non è stato provato, essendo stata prodotta soltanto una comunicazione del commercialista che dichiarava di non disporre di documentazione attestante il malfunzionamento. La circolare ministeriale del 20 agosto 2007 sul permesso provvisorio per attesa occupazione non è applicabile, anche perché il ricorrente non aveva fatto ingresso in Italia, e non può derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta. È stata respinta anche la censura fondata sull’art. 8 CEDU: la tutela convenzionale invocata riguarda, secondo il giudice, principalmente lo straniero già presente in Italia e le interferenze nella vita familiare o personale, non la disciplina dei flussi di ingresso; la verifica dell’effettività dell’offerta di lavoro è funzionale alla gestione ordinata dei flussi e non è irrazionale né abnorme. È stata altresì respinta l’istanza di riesame del diniego di patrocinio a spese dello Stato: mancavano la certificazione consolare, le prove delle richieste rivolte al Consolato e l’autocertificazione dell’impossibilità di ottenere tale certificazione; il documento straniero prodotto non era tradotto, non attestava la veridicità dei dati e non dimostrava l’assenza di redditi da lavoro. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato …
La norma impone al datore di lavoro una conferma dell’interesse all’assunzione entro sette giorni dalla comunicazione relativa alla domanda di visto; in mancanza, il nulla osta è revocato. La revoca ha natura sostanziale di decadenza sanzionatoria ed è esercizio di potere vincolato.
art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), d.l. n. 145/2024
Ha introdotto nell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 il comma 5-quinquies sulla conferma datoriale dell’interesse all’assunzione.
art. 1, comma 2, d.l. n. 145/2024
alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto …
La disciplina si applica alle domande di visto nazionale presentate dal 9 gennaio 2025, anche se la domanda di nulla osta era stata presentata anteriormente.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
La loro violazione è stata esclusa perché la richiesta di conferma rivolta al datore costituisce la forma specifica di interlocuzione prevista dalla novella e il provvedimento nei confronti del lavoratore è vincolato.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
L’omissione della comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 8 CEDU
Non è stato ritenuto applicabile alla disciplina dei flussi di ingresso di un lavoratore che non aveva ancora fatto ingresso in Italia; la verifica dell’effettività dell’offerta di lavoro è compatibile con la Convenzione se inserita nel corretto bilanciamento tra diritti fondamentali e gestione degli ingressi.
art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato
La certificazione consolare è necessaria per i redditi prodotti all’estero, salvo la possibilità di dichiarazione sostitutiva in caso di comprovata impossibilità; nel caso concreto non erano state provate né le richieste al Consolato né l’impossibilità di ottenere la certificazione.
sentenza Corte costituzionale n. 157/2021
Consente la dichiarazione sostitutiva della certificazione consolare richiesta dall’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 quando sia dimostrata l’impossibilità di ottenere la certificazione.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta stabilisce la propria applicazione alle domande di visto nazionale presentate da una determinata data, essa si applica in base alla data della domanda di visto, anche se la domanda di nulla osta al lavoro era stata presentata anteriormente.
- La revoca del nulla osta al lavoro disposta per mancata conferma datoriale dell’interesse all’assunzione entro il termine previsto dalla legge ha natura sostanziale di decadenza sanzionatoria ed esprime un potere vincolato di controllo dei requisiti del titolo ampliativo.
- La richiesta di conferma rivolta al datore di lavoro secondo la specifica procedura prevista dalla legge costituisce l’interlocuzione procedimentale propria della disciplina e non impone ulteriori forme partecipative non previste dalla norma.
- Quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e dimostra che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- Il malfunzionamento della casella PEC alla quale l’amministrazione ha inviato una comunicazione rilevante deve essere provato dalla parte che lo allega; una mera dichiarazione di non disponibilità della documentazione probatoria non è sufficiente.
- Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesta da un cittadino non appartenente all’Unione europea, il documento rilasciato da un’autorità dello Stato di origine non sostituisce la certificazione consolare se non è tradotto, non attesta la veridicità dei dati e non dimostra l’eventuale assenza di redditi; la dichiarazione sostitutiva è possibile solo previa allegazione dell’impossibilità di ottenere la certificazione consolare.
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