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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49262/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva cessato la custodia per il reato associativo (art. 74 DPR 309/1990) ma aveva confermato la misura per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi 1 e 4, 80 DPR 309/1990. Le censure erano: 1) inutilizzabilità delle videoriprese perché autorizzate dal pubblico ministero e non dal GIP essendo eseguite in luogo di privata dimora; 2) carenza dei gravi indizi rispetto al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, posto che la mera presenza dell'indagato nel fondo per due giorni non costituisce un apporto apprezzabile alla coltivazione; 3) difetto di motivazione circa le esigenze cautelari, tenuto conto della cessazione della misura per il reato associativo più grave.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo legittime le videoriprese: il fondo è stato qualificato come luogo 'esposto al pubblico' e le riprese costituiscono prova atipica utilizzabile ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., quindi non necessitava l'autorizzazione del GIP. Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che la presenza del ricorrente per due soli giorni su un fondo di proprietà di un parente non costituisce un 'apporto apprezzabile' alla coltivazione già avviata, per cui mancavano i gravi indizi necessari. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza di custodia cautelare del 24 giugno 2022, dichiarato la cessazione della misura cautelare e ordinato l'immediata scarcerazione del Lo Nobile, se non detenuto per altra causa. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito le ulteriori censure.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale del riesame aveva già dichiarato la cessazione della misura cautelare per tale capo, e la Corte ha rilevato che la caduta di questa accusa incide sull'adeguatezza delle esigenze cautelari complessive

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma relativa agli illeciti connessi agli stupefacenti (es. coltivazione); la Corte ha ritenuto mancanti i gravi indizi sul ruolo partecipativo del ricorrente nella coltivazione, atteso lo sviluppo già avviato della piantagione e la presenza limitata dell'indagato

  • codice penale, art. 110

    Concetto di concorso di persone nel reato: la Corte applica il principio per cui è sufficiente un contributo anche agevolatore, ma tale apporto deve essere 'apprezzabile' e non meramente occasionale

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma secondo

    Norma richiamata nel capo d'imputazione; la sentenza non fornisce una interpretazione autonoma rispetto al suo contenuto, ma la valutazione cautelare è stata influenzata dalla mancanza di apporto apprezzabile dell'indagato

  • codice di procedura penale, art. 189

    Disciplina della 'prova atipica': la Corte ha ritenuto le videoriprese eseguite in luogo non riconducibile a domicilio e esposto al pubblico come prova atipica utilizzabile senza preventiva autorizzazione del giudice, quando l'area è percepibile dall'esterno

  • codice di procedura penale, art. 191

    Richiamato nella discussione sul rispetto delle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che le garanzie siano state rispettate con riferimento alle riprese effettuate in luogo esposto al pubblico

  • codice di procedura penale, art. 273

    Norma sul contenuto e motivazione del provvedimento che ordina la custodia cautelare; la Corte ha censurato la motivazione del Tribunale quanto alla sussistenza dei gravi indizi per il reato di coltivazione, perché non adeguatamente comprovata

  • Costituzione, artt. 13 e 14

    Art. 14 (inviolabilità del domicilio) è stato richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di autorizzazione giudiziaria per videoriprese in luogo di privata dimora; la Corte ha ribadito che la tutela costituzionale opera per il domicilio e per luoghi intimi, ma non impedisce l'acquisizione di immagini in luoghi di proprietà privata che siano però esposti alla pubblica percezione

Massime di principio

  • Le videoriprese eseguite in luoghi di proprietà privata possono essere utilizzate senza preventiva autorizzazione del GIP se l'area è 'esposta al pubblico' (cioè percettibile dall'esterno); sono invece vietate se le riprese penetrano nell'ambito protetto del domicilio o di luoghi intimi.
  • Per configurare il concorso in reati come la coltivazione di stupefacenti non basta la mera presenza occasionale: è necessario un 'apporto apprezzabile' (anche solo agevolatore) valutato concretamente alla luce di tutte le emergenze probatorie.
  • La sussistenza dei 'gravi indizi' e delle esigenze cautelari richiede motivazione specifica e congrua; la riduzione o caduta di capi più gravi impone una rinnovata e più rigorosa valutazione delle esigenze di sicurezza e di pericolo di fuga o inquinamento probatorio.
  • L'autorizzazione del pubblico ministero a compiere atti investigativi può essere valida per operazioni in aree non assimilabili al domicilio; chi difende deve contestare la qualificazione del luogo (domicilio vs luogo esposto) per ottenere l'esclusione delle prove.
  • Nelle valutazioni cautelari il giudice deve distinguere tra contributi occasionali e contributi che effettivamente agevolano la commissione del reato; presunzioni basate su presenza sporadica, soprattutto su fondi di parenti, possono non reggere.

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