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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14487/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per rapina aggravata. Le censure principali sono: (a) inutilizzabilità dei dati desunti dai tabulati telefonici acquisiti dal P.M. in violazione della direttiva 2002/58/CE (art. 15, par.1) e della giurisprudenza CJEU, con richiesta di disapplicazione della normativa interna o, in subordine, di rinvio pregiudiziale/questione di legittimità costituzionale delle norme nazionali che prevedono conservazione generalizzata dei dati (art. 24 L. 20/11/2017 n.167; art. 132 d.lgs. 196/2003; art. 1 comma 1‑bis L. 23/11/2021 n.178); (b) vizi di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità delle valutazioni probatorie riguardo ai riconoscimenti fotografici e testimoniali a carico di ciascun imputato; (c) errori nella valutazione degli elementi a discarico (alibi, documenti e testimonianze) e nella ponderazione delle circostanze attenuanti/agggravanti e della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Motivazione sintetica: (i) quanto alla presunta inutilizzabilità dei tabulati telefonici, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato la 'decisività' di tali elementi e quindi non sia provato che la loro espunzione avrebbe modificato il complesso probatorio (dovere di illustrare l'incidenza ai fini della "prova di resistenza"); di conseguenza non è stato necessario né disapplicare la normativa nazionale né sollevare la questione costituzionale o procedere al rinvio pregiudiziale alla CGUE; (ii) quanto ai vizi di motivazione e all'attendibilità dei riconoscimenti e delle testimonianze, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano offerto motivazioni adeguate e che le censure prospettino rivalutazioni del merito non ammissibili in sede di legittimità salvo i profili tassativi di cui all'art. 606 c.p.p.; (iii) sulla quantificazione della pena, sulla recidiva e sul mancato riconoscimento di talune attenuanti la Corte ha confermato la valutazione discrezionale dei giudici di merito, adeguatamente motivata.

Norme richiamate

  • Direttiva 2002/58/CE (art. 15, par. 1)

    Secondo la giurisprudenza della CGUE citata in ricorso, la disposizione osterebbe a una conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e alla ubicazione; la Corte di Cassazione riconosce l'importanza di tale principio, ma non ha dovuto disapplicare la normativa nazionale perché i ricorrenti non hanno dimostrato la decisività dei dati contestati

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 7, 8, 11, 52 par. 1)

    Richiamata dalla difesa e dalla giurisprudenza UE come parametro di bilanciamento della direttiva 2002/58/CE; invocata per sostenere i limiti alla conservazione generalizzata dei dati

  • Art. 191 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la sanzione dell'inutilizzabilità per prove acquisite in violazione delle norme; la Cassazione richiede che il ricorrente dimostri la decisività dell'elemento di prova per ottenere la declaratoria di inutilizzabilità

  • Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Limite al sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la Corte non riesamina la credibilità delle fonti in assenza dei vizi tassativamente previsti

  • Art. 24 L. 20/11/2017, n. 167

    Norma nazionale che prevedeva la conservazione per 72 mesi dei dati di traffico/ubicazione contestata dalla difesa come incompatibile con la direttiva; la Cassazione non ha disapplicato né ritenuto la norma decisiva nel procedimento in esame

  • Art. 132 d.lgs. 30/06/2003, n. 196

    Disposizione che attribuisce poteri al P.M. in materia di acquisizione dei dati di traffico/ubicazione; contestata come incompatibile con la direttiva, ma non disapplicata per mancanza di decisività dei dati impugnati

  • Art. 1, comma 1‑bis, L. 23/11/2021, n. 178 (conversione dl. 30/09/2021, n. 132)

    Norma transitoria che consente l'utilizzo nei procedimenti pendenti dei dati acquisiti in precedenza dal P.M.; prospettata come controversa rispetto al diritto UE ma non dichiarata inapplicabile nella fattispecie perché l'eventuale incompatibilità non è dimostrata nella sua incidenza decisiva

  • Art. 114 cod. pen. e art. 133 cod. pen.

    Richiamati rispetto alle attenuanti e al bilanciamento aggravanti/attenuanti; la Corte conferma che la valutazione di merito sul giudizio di prevalenza è rimessa al giudice e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata

Massime di principio

  • Quando si deduce l'illegittima acquisizione di prove (es. tabulati telefonici), in cassazione occorre dimostrare in modo specifico e concreto la 'decisività' dell'elemento da espungere: se la prova eliminata non muta il complesso probatorio la censura è inammissibile o infondata
  • La Corte nazionale evita disapplicazioni o rinvii pregiudiziali alla CGUE quando la questione di diritto dell'Unione rileva soltanto su elementi non decisivi per la condanna; per ottenere la disapplicazione o il rinvio è quindi strategico dimostrare il nesso diretto tra la norma incompatibile e l'esito processuale
  • La valutazione della attendibilità dei riconoscimenti fotografici e delle testimonianze è rimessa principalmente al giudice del merito: la cassazione sindaca solo vizi formali o errori logico‑giuridici predeterminati (art. 606 c.p.p.) e non una semplice diversa valutazione del credito probatorio
  • Il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti e la valutazione della recidiva sono esercizi di discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità si controlla solo la presenza di motivazione logica e congrua, non la preferenza data a uno o più elementi
  • Se si intende contestare la compatibilità di norme nazionali sulla conservazione dei dati con il diritto UE, è preferibile sollevare la questione in sede di merito o fornire in cassazione una prova chiara dell'incidenza di tali norme sulle prove decisive, per obbligare il giudice a pronunciare la disapplicazione o a deferire alla Corte di giustizia

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