Cassazione Penale, Sentenza n. 14487/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per rapina aggravata. Le censure principali sono: (a) inutilizzabilità dei dati desunti dai tabulati telefonici acquisiti dal P.M. in violazione della direttiva 2002/58/CE (art. 15, par.1) e della giurisprudenza CJEU, con richiesta di disapplicazione della normativa interna o, in subordine, di rinvio pregiudiziale/questione di legittimità costituzionale delle norme nazionali che prevedono conservazione generalizzata dei dati (art. 24 L. 20/11/2017 n.167; art. 132 d.lgs. 196/2003; art. 1 comma 1‑bis L. 23/11/2021 n.178); (b) vizi di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità delle valutazioni probatorie riguardo ai riconoscimenti fotografici e testimoniali a carico di ciascun imputato; (c) errori nella valutazione degli elementi a discarico (alibi, documenti e testimonianze) e nella ponderazione delle circostanze attenuanti/agggravanti e della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Motivazione sintetica: (i) quanto alla presunta inutilizzabilità dei tabulati telefonici, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato la 'decisività' di tali elementi e quindi non sia provato che la loro espunzione avrebbe modificato il complesso probatorio (dovere di illustrare l'incidenza ai fini della "prova di resistenza"); di conseguenza non è stato necessario né disapplicare la normativa nazionale né sollevare la questione costituzionale o procedere al rinvio pregiudiziale alla CGUE; (ii) quanto ai vizi di motivazione e all'attendibilità dei riconoscimenti e delle testimonianze, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano offerto motivazioni adeguate e che le censure prospettino rivalutazioni del merito non ammissibili in sede di legittimità salvo i profili tassativi di cui all'art. 606 c.p.p.; (iii) sulla quantificazione della pena, sulla recidiva e sul mancato riconoscimento di talune attenuanti la Corte ha confermato la valutazione discrezionale dei giudici di merito, adeguatamente motivata.
Norme richiamate
Direttiva 2002/58/CE (art. 15, par. 1)
Secondo la giurisprudenza della CGUE citata in ricorso, la disposizione osterebbe a una conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e alla ubicazione; la Corte di Cassazione riconosce l'importanza di tale principio, ma non ha dovuto disapplicare la normativa nazionale perché i ricorrenti non hanno dimostrato la decisività dei dati contestati
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 7, 8, 11, 52 par. 1)
Richiamata dalla difesa e dalla giurisprudenza UE come parametro di bilanciamento della direttiva 2002/58/CE; invocata per sostenere i limiti alla conservazione generalizzata dei dati
Art. 191 cod. proc. pen.
Norma che dispone la sanzione dell'inutilizzabilità per prove acquisite in violazione delle norme; la Cassazione richiede che il ricorrente dimostri la decisività dell'elemento di prova per ottenere la declaratoria di inutilizzabilità
Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limite al sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la Corte non riesamina la credibilità delle fonti in assenza dei vizi tassativamente previsti
Art. 24 L. 20/11/2017, n. 167
Norma nazionale che prevedeva la conservazione per 72 mesi dei dati di traffico/ubicazione contestata dalla difesa come incompatibile con la direttiva; la Cassazione non ha disapplicato né ritenuto la norma decisiva nel procedimento in esame
Art. 132 d.lgs. 30/06/2003, n. 196
Disposizione che attribuisce poteri al P.M. in materia di acquisizione dei dati di traffico/ubicazione; contestata come incompatibile con la direttiva, ma non disapplicata per mancanza di decisività dei dati impugnati
Art. 1, comma 1‑bis, L. 23/11/2021, n. 178 (conversione dl. 30/09/2021, n. 132)
Norma transitoria che consente l'utilizzo nei procedimenti pendenti dei dati acquisiti in precedenza dal P.M.; prospettata come controversa rispetto al diritto UE ma non dichiarata inapplicabile nella fattispecie perché l'eventuale incompatibilità non è dimostrata nella sua incidenza decisiva
Art. 114 cod. pen. e art. 133 cod. pen.
Richiamati rispetto alle attenuanti e al bilanciamento aggravanti/attenuanti; la Corte conferma che la valutazione di merito sul giudizio di prevalenza è rimessa al giudice e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Massime di principio
- Quando si deduce l'illegittima acquisizione di prove (es. tabulati telefonici), in cassazione occorre dimostrare in modo specifico e concreto la 'decisività' dell'elemento da espungere: se la prova eliminata non muta il complesso probatorio la censura è inammissibile o infondata
- La Corte nazionale evita disapplicazioni o rinvii pregiudiziali alla CGUE quando la questione di diritto dell'Unione rileva soltanto su elementi non decisivi per la condanna; per ottenere la disapplicazione o il rinvio è quindi strategico dimostrare il nesso diretto tra la norma incompatibile e l'esito processuale
- La valutazione della attendibilità dei riconoscimenti fotografici e delle testimonianze è rimessa principalmente al giudice del merito: la cassazione sindaca solo vizi formali o errori logico‑giuridici predeterminati (art. 606 c.p.p.) e non una semplice diversa valutazione del credito probatorio
- Il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti e la valutazione della recidiva sono esercizi di discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità si controlla solo la presenza di motivazione logica e congrua, non la preferenza data a uno o più elementi
- Se si intende contestare la compatibilità di norme nazionali sulla conservazione dei dati con il diritto UE, è preferibile sollevare la questione in sede di merito o fornire in cassazione una prova chiara dell'incidenza di tali norme sulle prove decisive, per obbligare il giudice a pronunciare la disapplicazione o a deferire alla Corte di giustizia
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