Cassazione Penale, Ordinanza n. 18910/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il soggetto in espiazione di una pena detentiva di anni dieci e mesi cinque, con fine pena indicato al 05/01/2028, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la liberazione condizionale, la semilibertà o l'affidamento in prova al servizio sociale. La pena risultava determinata per più titoli, tra cui due violazioni degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale commesse nel 2009 e nel 2010, il delitto di cui all'art. 513-bis c.p. con aggravante mafiosa e associazione di tipo mafioso e reati fine. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., contestando il giudizio del Tribunale sulla sua personalità e sul percorso rieducativo compiuto, ritenuto non adeguatamente valorizzato. La Corte osserva però che le doglianze erano in sostanza di merito, non specificamente dirette contro la motivazione dell'ordinanza e non ammissibili in sede di legittimità; il Tribunale aveva infatti valorizzato la gravità dei reati, il radicato inserimento in una pericolosa organizzazione di tipo camorristico e la mancata presa di coscienza del disvalore dei fatti, elementi incompatibili con una prognosi favorevole per la concessione dei benefici.
Norme richiamate
art. 513-bis c.p.
Indicato come uno dei titoli di condanna rilevanti nella valutazione della personalità e della pericolosità del soggetto.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato come parametro di deduzione del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili mere censure di fatto o doglianze che non si confrontino specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- Nel giudizio sulle misure alternative e sui benefici penitenziari il giudice di sorveglianza gode di un margine discrezionale, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La gravità dei reati commessi, il radicato inserimento in un contesto criminale organizzato e la mancata assimilazione del disvalore delle condotte possono legittimare un giudizio negativo sulla prognosi di non recidiva e quindi il rigetto dei benefici richiesti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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