Sentenza del 18/03/2016 n. 5391 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la richiesta della contribuente di ottenere il rimborso dell'IVA, pari a 45.935 euro, versata tra il 1994 e il 2003 sugli acquisti di beni destinati esclusivamente all'attività sanitaria esente. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, tra l'altro, l'interpretazione della Sesta Direttiva IVA secondo cui l'esenzione avrebbe consentito il rimborso dell'imposta assolta sugli acquisti destinati all'attività esente. Ha inoltre dedotto la decadenza biennale dalla domanda di rimborso e la rilevabilità d'ufficio di tale decadenza. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo assorbente.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha stabilito che l'art. 13, parte B), lett. c), della Sesta Direttiva 77/388/CEE riguarda esclusivamente la rivendita di beni acquistati per un'attività esente, purché tali beni non abbiano dato diritto a detrazione, e non attribuisce invece un diritto al rimborso dell'IVA pagata per beni o servizi utilizzati esclusivamente nell'attività esente. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.250 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 10, n. 19
Prevede l'esenzione IVA per determinate prestazioni sanitarie e di cura. L'esenzione dell'attività non comporta, di per sé, il diritto al rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti destinati a tale attività.
Sesta Direttiva 77/388/CEE, art. 13, parte B), lett. c)
L'esenzione si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.
La disposizione non fonda un diritto al rimborso dell'IVA pagata per l'acquisto di beni o servizi destinati esclusivamente all'esercizio di un'attività esente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
Disciplina il termine per la proposizione della domanda di rimborso tributario; la questione della decadenza è stata dichiarata assorbita perché la domanda è stata comunque respinta per ragioni sostanziali.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Riguarda i limiti delle eccezioni proponibili in appello; il relativo motivo dell'Agenzia non è stato esaminato per l'accoglimento del terzo motivo.
Codice civile, art. 2946
Prevede la prescrizione ordinaria decennale, invocata dalla contribuente e applicata dalla sentenza d'appello, ma la questione è rimasta assorbita.
Codice di procedura civile, art. 155, comma 5
La proroga al primo giorno non festivo opera quando il termine processuale scade di sabato; la regola è stata ritenuta applicabile anche ai procedimenti già pendenti, per i termini scaduti dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/2009.
Legge n. 69/2009, art. 58, comma 3
Ha reso applicabile la proroga dei termini scadenti di sabato anche ai procedimenti pendenti, quando il termine sia scaduto dopo l'entrata in vigore della legge.
Massime di principio
- In materia di IVA, un'attività esente normalmente non consente di detrarre o ottenere a rimborso l'imposta pagata sugli acquisti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di quella stessa attività.
- Le esenzioni previste dalla normativa europea devono essere interpretate restrittivamente: l'esenzione relativa alla rivendita di beni non può essere estesa automaticamente agli acquisti di beni e servizi destinati all'attività esente.
- Quando una questione sostanziale è decisiva per la controversia, il giudice può applicare il principio della ragione più liquida e non esaminare le ulteriori questioni processuali o di decadenza.
- La domanda di rimborso IVA deve essere valutata sia alla luce della disciplina interna sui termini sia della corretta interpretazione vincolante del diritto dell'Unione europea.
- La scadenza di un termine processuale di sabato può comportare la proroga al primo giorno lavorativo successivo, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
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