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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33031/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando la decisione di merito che lo aveva ritenuto responsabile, in solido con il costruttore, dei danni lamentati dal condominio e dalla condomina. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio e una condomina avevano convenuto in giudizio il costruttore-venditore degli appartamenti e il progettista/direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dagli immobili per carenze progettuali ed esecutive nella realizzazione del fabbricato. Dopo ATP e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale aveva condannato i convenuti al pagamento di somme a titolo risarcitorio; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, respingendo l'appello del solo progettista/direttore dei lavori. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione della documentazione, sostenendo di aver assunto solo l'incarico di progettista e direttore delle strutture in cemento armato e non dell'intero intervento, e che la sua attestazione di conformità al Comune dovesse riferirsi alle sole opere strutturali; 2) violazione degli artt. 233 e 345 c.p.c. e omessa pronuncia/omessa motivazione sulla richiesta di giuramento decisorio deferita in appello alla società convenuta, circa l'estensione dell'incarico di direttore dei lavori; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito uso illegittimo, ai fini della decisione, delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo al quale egli non aveva partecipato. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo e il terzo perché diretti in realtà a contestare accertamenti di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, con motivazione ritenuta adeguata e non sindacabile in cassazione; il secondo perché non specificamente autosufficiente e comunque privo di decisività, sia perché il giuramento era stato deferito alla società coobbligata in solido e non poteva incidere sulla domanda verso il ricorrente, sia perché la Corte territoriale aveva fondato la responsabilità anche e soprattutto sull'attestazione resa dal ricorrente circa la conformità dei lavori al progetto approvato, comprensivo di strumenti tecnici di prevenzione delle infiltrazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente dedotti come violazione di legge non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure sono inammissibili se non specificano una effettiva violazione dei criteri legali di valutazione della prova e mirano solo a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 233 c.p.c.

    Il giuramento decisorio richiede specifici presupposti di forma e di legittimazione della parte che lo deferisce; nel caso, la censura era comunque carente di specificità e di decisività.

  • art. 345 c.p.c.

    La doglianza sulla richiesta istruttoria in appello è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di specifica indicazione del suo effettivo svolgimento e della sua riproposizione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 2736, comma 1, n. 2, c.c.

    Il giuramento decisorio è ammissibile solo se decisivo; se non può determinare la decisione della controversia, la censura è priva di rilevanza.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso ritenuto astrattamente destinato all'inammissibilità.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato unitamente agli artt. 375 e 380-bis c.p.c. per la definizione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e per la fissazione dell'adunanza camerale con deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso, nei limiti in cui sia effettivamente dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, quando la censura mira solo a sostituire la propria lettura del compendio istruttorio a quella del giudice di merito.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se indica specificamente quale regola legale di valutazione della prova sia stata violata; non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: la parte che censura il contenuto di atti o documenti deve riportarne in modo puntuale il contenuto rilevante e indicare dove essi siano rinvenibili negli atti di causa.
  • Il giuramento decisorio è utilizzabile solo se realmente decisivo rispetto alla controversia; se la decisione impugnata si fonda su autonome rationes decidendi che prescindono dal fatto oggetto del giuramento, la sua mancata ammissione non incide sul decisum.
  • La contestazione dell'utilizzo di una consulenza tecnica o di un accertamento tecnico preventivo è inammissibile quando la consulenza di ufficio sia stata rinnovata nel contraddittorio e la censura non dimostri in modo specifico l'effettiva dipendenza della decisione da elementi istruttori asseritamente inutilizzabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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