Sentenza n. 13298/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale della Sottocommissione esaminatrice n. 101 del 17 novembre 2025 sez. 2, di “non idoneità” e conseguente esclusione del sig. -OMISSIS- dal concorso, per mancato superamento della prova orale; - del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2025/2026 pubblicato il 24-02-2025 sul sito ufficiale della Guardia di Finanza; - dei criteri di valutazione della prova orale; - degli atti concorsuali e dei verbali della Commissione esaminatrice recanti l’attribuzione dei punteggi all’esito della prova orale; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, nei limiti del suo interesse; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 14 marzo 2026: - della determinazione prot. n. 0022333/2026 del 23 gennaio 2026, con cui il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto l'esclusione del sig. -OMISSIS- dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2025/2026, per difetto delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 9), del bando di concorso; - del verbale n. 14 del 12 dicembre 2025, con cui la Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso ha proposto l'esclusione del ricorrente per difetto delle qualità morali e di condotta; nonché per quanto occorrer possa di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, lesivo dell'interesse del ricorrente ed ostativo all'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità alla prova orale e conseguente esclusione dal concorso; successivo provvedimento di esclusione anche per difetto delle qualità morali e di condotta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Sottocommissione lo ha dichiarato non idoneo alla prova orale del concorso per allievi marescialli, avendo conseguito 8,67/20 a fronte della soglia minima di 10/20, nonché il bando, i criteri di valutazione e gli ulteriori atti concorsuali. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, sostenendo che il voto numerico fosse privo di adeguata motivazione, perché fondato su criteri generici e non articolati in sotto-criteri e punteggi specifici. Ha inoltre lamentato violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, irrazionalità, contraddittorietà e difetto di motivazione, assumendo che l’articolazione delle prove in materie e sub-materie e l’intervento di commissari diversi non consentissero di ricostruire il percorso valutativo né di comprendere il peso attribuito alle singole componenti della prova. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento di esclusione fondato sul difetto delle qualità morali e di condotta, deducendo violazione dell’art. 26 della l. n. 53/1989, degli artt. 3 e 51 Cost., difetto di istruttoria e motivazione ed eccesso di potere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo perché infondato e ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il voto numerico quale sintesi del giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, poiché il bando imponeva la previa fissazione dei criteri e la Sottocommissione aveva individuato e pubblicato cinque criteri chiari: conoscenza e approfondimento degli argomenti, competenza linguistica, capacità di analisi e sintesi, capacità logica e critica e capacità rielaborativa e organizzativa. La verbalizzazione aveva inoltre indicato le specifiche domande rivolte al candidato, le materie esaminate, i voti distinti per materia e il metodo di calcolo del voto complessivo. Secondo il giudice, tali elementi rendevano ricostruibile l’intero iter valutativo ed escludevano opacità, difetto di motivazione ed eccesso di potere. Non erano stati dimostrati elementi oggettivi di abnormità, irrazionalità o travisamento; la diversa votazione conseguita nelle singole materie non costituiva contraddizione, ma confermava l’autonoma valutazione della preparazione del candidato in ciascuna disciplina. Le contestazioni fondate sulla personale percezione del corretto svolgimento della prova non potevano sostituire il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili perché, una volta confermata la legittimità dell’esclusione per mancato superamento della prova orale, l’eventuale annullamento dell’ulteriore causa escludente non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta, non consentendogli comunque di proseguire l’iter concorsuale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, d.P.R. 487/1994
le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove
La previa formalizzazione dei criteri di valutazione costituisce il presupposto che consente al voto numerico di svolgere una funzione motivazionale adeguata.
art. 18, comma 5, del bando di concorso
Prevede la soglia minima di idoneità di 10/20 per la prova orale.
art. 18, comma 3, del bando di concorso
Disciplina il calcolo dei voti per ciascuna materia e del punto di merito complessivo mediante medie aritmetiche.
art. 8, comma 1, del bando di concorso
Ciascuna Sottocommissione di cui all’articolo 7, prima dello svolgimento della fase concorsuale di competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative
Impone la previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Sottocommissione.
art. 19 d.lgs. 33/2013
Invocato dal ricorrente in relazione agli obblighi di trasparenza delle procedure concorsuali; la censura è stata ritenuta infondata alla luce della pubblicazione dei criteri e della dettagliata verbalizzazione.
art. 3 l. 241/1990
Invocato in tema di obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione espressa mediante il voto numerico, supportato da criteri predeterminati e dalla verbalizzazione delle prove.
art. 26 l. 53/1989
Richiamato quale base normativa dell’ulteriore causa di esclusione per difetto delle qualità morali e di condotta; la relativa censura non è stata esaminata per improcedibilità dei motivi aggiunti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il voto numerico può costituire una motivazione sufficiente del giudizio tecnico della Commissione quando siano stati previamente fissati criteri di valutazione chiari, pertinenti e conoscibili dai candidati, tali da consentire di comprendere la graduazione e l’omogeneità dei giudizi.
- La legittimità del voto numerico è correlata alla previa e rigida predeterminazione dei criteri di massima; la dettagliata verbalizzazione delle domande somministrate, dei punteggi attribuiti per materia e del metodo di calcolo può rendere ricostruibile l’iter valutativo anche in assenza di ulteriori giudizi discorsivi o di una griglia analitica per ogni singola risposta.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle Commissioni di concorso non può sostituire l’apprezzamento tecnico dell’organo competente e resta circoscritto alla verifica di errori manifesti, abnormità, irrazionalità, travisamento dei fatti o contraddizione evidente tra elementi oggettivi, criteri prefissati e voto attribuito.
- La diversa attribuzione dei punteggi nelle singole materie non è, di per sé, indice di contraddittorietà o arbitrarietà, ma può esprimere la valutazione autonoma e differenziata della preparazione del candidato nelle diverse discipline.
- Quando un candidato è già legittimamente escluso da una procedura concorsuale per una causa sufficiente a impedirne la prosecuzione, l’impugnazione di un’ulteriore causa escludente diviene improcedibile per carenza di utilità concreta, poiché il suo eventuale annullamento non consentirebbe comunque il conseguimento del bene della vita perseguito.
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