Sentenza del 22/12/2017 n. 5616 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo Tributario - Litisconsorzio necessario - Omessa integrazione del contraddittorio - Nullità della sentenza - Riunione delle cause.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza pronunciata senza previa integrazione del contraddittorio è nulla. Il giudice preventivamente adito deve riunire le cause e ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari; soltanto dopo tale adempimento può decidere validamente la controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, i quali avevano avviato procedimenti separati. In tale situazione, le cause devono essere riunite davanti al medesimo giudice, individuato in quello preventivamente adito. L'omessa integrazione del contraddittorio impedisce la corretta partecipazione di tutte le parti necessarie al giudizio.
Norme richiamate
Disciplina processuale del litisconsorzio necessario nel processo tributario
Nel caso in cui i litisconsorti necessari abbiano iniziato percorsi processuali separati, le rispettive cause devono essere riunite innanzi al medesimo giudice, il quale non può che essere quello preventivamente adito.
La pendenza di giudizi separati non elimina la necessità della partecipazione di tutte le parti indispensabili. Il giudice preventivamente adito conserva la competenza a trattare unitariamente le cause e deve disporne la riunione.
Obbligo di integrazione del contraddittorio
Quest'ultimo è tenuto all'integrazione del contraddittorio, pena la nullità della sentenza resa.
L'integrazione del contraddittorio è un adempimento necessario e non discrezionale. La sua omissione determina la nullità della decisione, poiché la sentenza è stata pronunciata senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
Massime di principio
- Quando la decisione tributaria deve necessariamente riguardare più soggetti, tutti i litisconsorti necessari devono partecipare allo stesso processo.
- Se vengono instaurati giudizi separati sul medesimo rapporto, le cause devono essere riunite davanti al giudice preventivamente adito.
- Il giudice deve verificare d'ufficio la presenza di tutti i litisconsorti necessari e, se qualcuno manca, ordinare l'integrazione del contraddittorio.
- La mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità della sentenza, anche se il merito della controversia è stato esaminato.
- La riunione dei procedimenti serve a evitare decisioni incompatibili e a garantire una decisione uniforme nei confronti di tutte le parti coinvolte.
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