Cassazione Penale, Sentenza n. 8951/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per lesioni (artt. 582, 585 c.p.), deducendo: (1) violazione dell'art. 558, comma 7 c.p.p. (e art. 451, comma 6 c.p.p.), perché in sede di giudizio direttissimo il difensore aveva chiesto un termine a difesa e il giudice non lo aveva formalmente concesso rinviando l'udienza, ma si era riservato per poi ammettere il rito abbreviato; il mancato rinvio avrebbe determinato una nullità; (2) vizio nella valutazione e mancata esclusione della recidiva, censura sollevata anche in appello ma trattata in modo generico.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la nullità per mancata concessione del termine a difesa fosse soggetta a decadenza e doveva essere eccepita immediatamente dal difensore in udienza; dal verbale è emerso che il difensore non sollevò l'eccezione ma, anzi, insieme all'imputato richiese il rito abbreviato, manifestando una rinuncia implicita al termine richiesto. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura sulla recidiva perché l'atto di appello conteneva una doglianza generica e priva di specifica argomentazione; la Corte ha confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 558 c.p.p., comma 7
consente all'imputato dopo la convalida dell'arresto e l'instaurazione del giudizio direttissimo di chiedere un termine a difesa fino a cinque giorni
la Corte ha ricordato che la mancata concessione del termine integra una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente in udienza dal difensore; in mancanza della tempestiva eccezione la nullità si perde (decadenza ai sensi dell'art. 182 c.p.p.)
art. 451 c.p.p., comma 6
norma richiamata nella ricostruzione degli strumenti processuali relativi al rito abbreviato; la Corte ha ritenuto irrilevante la contestualità della richiesta del termine e della domanda di rito abbreviato quando il difensore ha effettivamente scelto il rito abbreviato
art. 182 c.p.p., comma 2
la Corte l'ha applicata per affermare la decadenza dell'eccezione di nullità se non sollevata immediatamente in udienza dal difensore presente
artt. 582 e 585 c.p.
norme sostanziali richiamate come titolo di reato (lesioni personali) per la condanna confermata in appello e in Cassazione
Massime di principio
- La richiesta del "termine a difesa" ex art. 558, comma 7 c.p.p. deve essere eccepita e, se negata, contestata immediatamente in udienza dal difensore: in difetto si perde la possibilità di sollevare la nullità in sede di impugnazione successiva.
- Se difensore e imputato, dopo una riserva del giudice su un'istanza (es. termine a difesa), richiedono e ottengono un rito alternativo (es. rito abbreviato), ciò configura una rinuncia implicita all'istanza preliminare e rende inoffensiva l'eventuale omissione formale del giudice.
- Le nullità "generali a regime intermedio" richiamate dalla giurisprudenza devono essere fatte valere tempestivamente; la Cassazione non è competente a rilevarle d'ufficio se il difensore presente non le ha eccepire in udienza.
- Le doglianze in appello devono essere specifiche e motivate: un motivo generico (ad esempio la mera richiesta di escludere la recidiva senza argomentare) è inammissibile e non consente di fondare un ricorso per cassazione.
- Nelle strategie difensive, è prudente separare e verbalizzare chiaramente le richieste (es. prima ottenere decisione sul termine a difesa e solo dopo decidere su eventuale rito abbreviato) e, se si ritiene di aver subito una lesione procedurale, iscrivere espressamente l'eccezione in udienza per non incorrere in decadenza.
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