Cassazione Penale, Sentenza n. 46259/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello di Salerno, della condanna per gli artt. 434 e 449 cod. pen. per il crollo di una piattaforma in legno avvenuto il 18/08/2007 causando lesioni e un decesso. Ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la posizione di garanzia sarebbe stata ricavata illegittimamente dalla sola comproprietà, non essendosi ella occupata della gestione dell'immobile se non in modo occasionale e non avendo commissionato i lavori abusivi; (2) maturazione della prescrizione del reato prima della sentenza di appello, dovuta a errori nel calcolo dei periodi di sospensione indicati in sentenza (sostiene che siano 476 giorni e non 503) e all'inclusione di un periodo di sospensione inesistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto parte aspecifica e parte manifestamente infondata la censura sulla motivazione: i giudici di merito hanno correttamente ricostruito elementi concreti (comproprietà, coinvolgimento nelle trattative di locazione, contatti con gli inquilini, riferimenti alla terrazza come elemento attrattivo, interventi per problemi emersi durante la locazione) che integrano una posizione di garanzia fondata su un concreto assumersi di incombenze gestorie, oltre alla mera titolarità. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto aspecifica la doglianza sulla prescrizione, evidenziando che la prescrizione è un evento giuridico la cui allegazione richiede ricostruzione puntuale della sequenza processuale e non un mero conteggio, perciò il ricorrente non ha dimostrato che il termine fosse già maturato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria stimata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 434 cod. pen.
Norma richiamata come titolo di reato contestato (omicidio colposo o altro reato previsto dalla fattispecie indicata nella sentenza); la Corte ha ritenuto sussistente responsabilità colposa in relazione all'omissione di atti idonei ad impedire il rischio derivante dalla struttura pericolante, in capo a soggetto che si era assunto compiti gestori dell'immobile
art. 449 cod. pen.
Altro capo di imputazione richiamato; la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità sui profili colposi come ricostruito dai giudici di merito
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata quale base formale del ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'aderenza del ricorso ai requisiti di specificità richiesti da tale disciplina e ha ritenuto alcune doglianze aspecifiche
principio giurisprudenziale sulla posizione di garanzia
La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la posizione di garanzia può derivare da norme privatistiche, da situazioni di fatto o da atti volontari di assunzione di responsabilità: chi compie atti diretti ad assumere l'obbligo di controllo o protezione può essere ritenuto titolare della posizione di garanzia e, quindi, penalmente responsabile per omissione
Massime di principio
- La posizione di garanzia non dipende esclusivamente dal titolo formale (es. comproprietà): rilevano gli atti concreti con cui il soggetto si assume funzioni di gestione, controllo o protezione dell'ente/immobile (contrattazioni, contatti con inquilini, incassi, interventi manutentivi o risoluzione di problemi).
- In materia di responsabilità per fatti connessi a difetti di sicurezza di edifici o pertinenze, il giudice valuta la condotta concreta e l'assunzione di responsabilità effettiva più che la mera titolarità formale.
- Per contestare la motivazione in Cassazione occorre specificità: non sono ammissibili censure generiche o meri rilievi già svolti in grado di merito; bisogna dimostrare la frattura logico-giuridica tra premesse e conclusioni o la violazione di norme di diritto chiaramente applicabili.
- Sul tema della prescrizione, il ricorrente deve fornire una ricostruzione puntuale e documentata della sequenza procedimentale (date di udienza, sospensioni, eventi processuali) perché la Corte valuta la prescrizione come fatto giuridico complesso, non come semplice conteggio calendare.
- Un mero errore aritmetico nel computo dei termini, senza dimostrazione che ne derivi l'effettiva maturazione della prescrizione anteriore alla decisione impugnata, è inidoneo a fondare l'annullamento in Cassazione.
- Nel ricorso per cassazione contro una condanna penale per omissione colposa, utile concentrare le doglianze sulle questioni di diritto e sull'interpretazione della giurisprudenza consolidata (es. fonti della posizione di garanzia), fornendo documentazione e argomentazione puntuale sugli atti concreti e sulle date processuali rilevanti.
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