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Sentenza

Sentenza n. 1555/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’anno scolastico 2025/2026, connessa pagella finale e verbale dello scrutinio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (scuola paritaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha impugnato il giudizio di non ammissione all’Esame di Stato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In primo luogo ha sostenuto che la scuola non avrebbe rispettato il piano didattico personalizzato predisposto per i disturbi specifici dell’apprendimento, in particolare omettendo di attribuire maggiore peso alle prove orali rispetto a quelle scritte nelle discipline di Inglese ed Economia Aziendale e senza motivare tale scelta. Ha inoltre contestato la mancata ammissione per contrasto con il PTOF, che avrebbe configurato la non ammissione come misura eccezionale, adottabile soltanto in presenza di specifiche e gravi condizioni. In via principale ha chiesto l’ammissione con riserva all’Esame di Stato e, in subordine, la rivalutazione del percorso scolastico secondo le misure previste dal piano didattico personalizzato.

La decisione

Il TAR ha deciso la controversia con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il giudizio del Consiglio di classe era fondato su una valutazione complessiva del percorso scolastico, del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e delle misure di personalizzazione, recupero e supporto adottate. Dalla documentazione risultava che le misure compensative e dispensative previste dal piano didattico personalizzato erano state applicate. Per Inglese, il piano non escludeva le prove scritte, ma prevedeva soltanto un maggiore peso delle prove orali; inoltre, le prove orali svolte erano risultate insufficienti, compresa una verifica di recupero valutata 4/10. Per Economia Aziendale la scuola aveva consentito un’ulteriore interrogazione orale il giorno precedente lo scrutinio, anch’essa con esito negativo. Il TAR ha inoltre osservato che la ponderazione alternativa proposta dallo studente, anche attribuendo agli orali un peso di due terzi, avrebbe comunque prodotto valutazioni insufficienti: circa 4,83/10 in Inglese e 5,22/10 in Economia Aziendale. Ha quindi escluso che una diversa ponderazione avrebbe potuto condurre all’ammissione. Il Collegio ha ritenuto adeguata anche la motivazione del giudizio di non ammissione, contenuta nel verbale dello scrutinio e riferita alle carenze persistenti, soprattutto nella materia caratterizzante Economia Aziendale, nonché all’inefficacia degli interventi di recupero. Quanto al secondo motivo, il TAR ha richiamato l’art. 13 del d.lgs. 62/2017 e l’art. 3 dell’O.M. n. 54/2026, che subordinano l’ammissione al conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico. Poiché lo studente aveva riportato insufficienze in Inglese ed Economia Aziendale, la decisione scolastica risultava conforme alla normativa sovraordinata. Il PTOF non era stato violato, poiché anch’esso consentiva la non ammissione in assenza di progressi significativi e in presenza dell’inefficacia degli interventi di recupero, circostanze adeguatamente considerate dal Consiglio di classe. Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.

    La decisione semplificata è stata ritenuta possibile in presenza di contraddittorio integro e istruttoria completa.

  • art. 13 d.lgs. 62/2017

    votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi

    L’ammissione all’Esame di Stato presuppone, tra l’altro, la sufficienza in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico.

  • art. 3 O.M. n. 54/2026

    sono ammessi a sostenere l’esame di maturità in qualità di candidati interni gli studenti che […] hanno conseguito votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto

    L’ordinanza ministeriale ribadisce il requisito della sufficienza in ogni disciplina ai fini dell’ammissione all’esame.

  • d.lgs. 170/2010

    La decisione del Consiglio di classe richiama la disciplina relativa agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e alla predisposizione del piano didattico personalizzato.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dello studente.

Massime di principio

  • L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è subordinata, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 62/2017 e della disciplina ministeriale applicabile, al conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico; la permanenza di un’insufficienza in una disciplina può quindi legittimare la non ammissione, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
  • Nei confronti di uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento, l’applicazione del piano didattico personalizzato non comporta automaticamente l’ammissione all’Esame di Stato né l’esonero dalle prove previste, quando il piano stabilisca soltanto modalità compensative o una diversa ponderazione delle verifiche. Anche dopo l’applicazione di tali misure, la valutazione può concludersi negativamente se non sono raggiunti gli obiettivi minimi di apprendimento.
  • Il giudizio di non ammissione all’Esame di Stato è legittimo quando il Consiglio di classe svolge una valutazione complessiva del percorso scolastico, dà conto dell’applicazione delle misure personalizzate, considera le attività di recupero e motiva sulle persistenti carenze rispetto agli obiettivi minimi, senza limitarsi alla mera indicazione numerica dei voti.
  • La contestazione della mancata attribuzione di un diverso peso alle prove scritte e orali non può condurre all’annullamento del giudizio di non ammissione quando, anche applicando la ponderazione richiesta dallo studente, le valutazioni finali rimarrebbero comunque insufficienti; in tal caso la censura non dimostra l’utilità concreta della riedizione della valutazione.
  • I criteri interni contenuti nel PTOF devono essere interpretati e applicati in conformità alla disciplina legislativa e ministeriale sull’ammissione all’Esame di Stato. La previsione della non ammissione come misura eccezionale non impedisce il diniego quando il PTOF stesso contempla l’assenza di progressi significativi e l’inefficacia degli interventi di recupero, purché tali presupposti siano concretamente accertati e motivati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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