Sentenza n. 15035/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - del Determinazione del Dirigente n. prot. 2022-D337-00238, n. 13812 del 14/12/2022, pubblicata in pari data sul sito della Provincia Autonoma di Trento, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali, dott. Giancarlo Ruscitti, avente ad oggetto “Definizione dell''''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 205, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha, inter alia, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare, secondo le modalità ivi indicate, “entro 30 giorni dalla pubblicazione … sul sito dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento” della stessa Determinazione (la “Determinazione”); - degli allegati alla predetta Determinazione, e in particolare, dell''''Allegato A, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificandolo in misura complessiva pari a € 1.105,71; - delle fatture nn. 003/12791 (anno 2015), 003/13221 (anno 2016), 003/13700 (anno 2017) relative all’addebito degli importi di cui alla Determinazione del Dirigente n. prot. 2022-D337-00238, n. 13812 del 14/12/2022, (per € 201,97, € 433,48, € 470,26, per un totale di € 1.105,71); - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto nonché con il primo ricorso per motivi aggiunti nonché con il secondo ricorso per motivi aggiunti - della Comunicazione di avvio del procedimento relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, non comunicata alla ricorrente, pubblicata dalla Provincia Autonoma di Trento il 10/11/2022 sul sito web istituzionale nonché - dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o ivi resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell''''Amministrazione; - della Nota non comunicata alla ricorrente dalla Provincia autonoma di Trento, n. prot. D337/S128/2022/22.6-2022-3 del 23/11/2022, recante “Informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento” e degli ivi allegati Deliberazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19/12/2019 di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi allegati, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute e Modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - nonché e per quanto occorrere possa, dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o ivi resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell''''Amministrazione, ma mai comunicati alla ricorrente tra i quali e non limitatamente ad essi: - la Determinazione del dirigente 2023-D337-00009 n. 124 del 2023 del 13/1/2023 che in applicazione del decreto-legge n. 4 dell''''11 gennaio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell''''11 gennaio 2023, n. 8), differisce il termine per il pagamento richiesto al 30 aprile 2023, nella parte in cui conferma la Determinazione del Dirigente n. prot. 2022-D337-00238, n. 13812 del 14/12/2022 e del suo Allegato A, oltre che, come esposto in fatto e in diritto, dei presupposti atti ministeriali e in particolare ma non limitatamente: - del DM 6 luglio2022 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''''economia e delle finanze recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU, SG, n. 216 del 15/9/22; - della Nota esplicativa del 5/8/2022 del Ministero della Salute - del DM 6 ottobre 2022 del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. atti 213/CSR), recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicata in GU, SG, n. 251 del 26/10/22; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli espressamente indicati, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme all'art. 84, comma 1, c.p.a., e della mancata opposizione delle parti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né i motivi dedotti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per giusti motivi, individuati nelle peculiarità della vicenda.
Atto impugnato: Determinazione provinciale di definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e di quantificazione del payback dovuto per il superamento del tetto di spesa relativo agli anni 2015-2018, con relativi allegati, fatture e atti presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la determinazione della Provincia Autonoma di Trento che le aveva imputato un importo complessivo di euro 1.105,71 a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché le relative fatture, gli atti del procedimento provinciale e i presupposti decreti ministeriali e atti statali. Dal testo risultano inoltre proposti due ricorsi per motivi aggiunti, aventi ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento, la nota informativa provinciale e gli atti allegati o richiamati, nonché un successivo provvedimento di differimento del termine di pagamento. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dopo aver documentato l'avvenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025. Non risultano motivi di ricorso esaminati nel merito.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, non opposta dalle parti, è stata ritenuta conforme ai presupposti processuali previsti per la rinuncia.
art. 84, comma 3, c.p.a.
In presenza di una rinuncia conforme alla legge e non opposta, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio.
art. 7, comma 1, D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025
La ricorrente ha richiamato l'avvenuto pagamento di quanto dovuto ai sensi della disposizione, quale circostanza posta a fondamento della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso conforme ai requisiti previsti dall'art. 84, comma 1, c.p.a., in assenza di opposizione delle altre parti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito gli atti impugnati e i motivi dedotti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le peculiarità della vicenda costituiscano giusti motivi, anche in presenza dell'estinzione del giudizio per rinuncia.
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