Cassazione Civile, Ordinanza n. 21739/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzi intervenienti)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto la domanda di revocazione della precedente decisione con cui era stato dichiarato inammissibile il loro intervento adesivo dipendente nel giudizio di appello promosso da una società contro l'Agenzia delle entrate. Il motivo dedotto in cassazione è unico e denuncia violazione degli artt. 395 c.p.c. e 64 D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la revocazione ritenendo che la questione della anteriorità dell'intervento rispetto alla notifica dell'atto di appello fosse già oggetto di contestazione nel giudizio e quindi non fosse configurabile errore revocatorio. In realtà, secondo le ricorrenti, la precedente sentenza aveva dichiarato inammissibile il loro intervento assumendo, in fatto, che esso fosse stato notificato prima dell'appello e che ciò gli conferisse una indebita funzione di gravame; tale presupposto sarebbe stato smentito dagli atti, poiché l'appello della società risultava notificato il 9.12.2013 e l'atto di intervento pure in data 9.12.2013. La censura quindi mirava a far valere un errore di percezione dei fatti, non una valutazione giuridica o interpretativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. consiste in una falsa percezione di un fatto risultante in modo immediato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di dibattito processuale e l'errore sia decisivo. Applicando tali principi, ha accertato che la sentenza oggetto di revocazione era fondata sull'erroneo presupposto della notifica dell'appello in epoca successiva all'atto di intervento, mentre dagli atti risultava il contrario o comunque non risultava la sequenza posta a base della declaratoria di inammissibilità. La CTR, dunque, non aveva effettuato una valutazione sulla regolarità del procedimento notificatorio, ma aveva fondato la decisione su un errore di fatto evidente. Per questo la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
L'errore revocatorio ricorre quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione nel giudizio e l'errore sia decisivo.
art. 64 D.Lgs. n. 546/1992
La revocazione nel processo tributario è regolata dalla disciplina codicistica richiamata, nei limiti compatibili, e può essere chiesta per errore di fatto nei termini propri dell'art. 395 c.p.c.
Massime di principio
- Integra errore revocatorio solo la falsa percezione di un fatto processuale o storico che risulti con immediatezza dagli atti, senza necessità di attività interpretativa o valutativa.
- L'errore revocatorio è configurabile soltanto se il fatto erroneamente percepito non ha costituito oggetto di dibattito tra le parti e se, senza quell'errore, la decisione sarebbe stata certamente diversa.
- L'omesso o inesatto esame di un atto o di una relata di notifica può integrare errore di fatto revocatorio quando la decisione si fondi su un dato oggettivamente smentito dagli atti, mentre resta escluso se la censura investe una valutazione giuridica sulla validità della notifica o sulla tempestività dell'impugnazione.
- Nel giudizio di impugnazione, l'errore sul computo del termine o sulla sequenza temporale degli atti processuali può assumere rilievo revocatorio quando il dies ad quem e la loro data siano ricavabili in modo semplice e certo dalla documentazione processuale.
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