Cassazione Civile, Ordinanza n. 01375/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di prestazione d'opera professionale continuativa relativo alla manutenzione di parti condominiali. La società attrice sosteneva che la controparte avesse inviato una disdetta il 24 giugno 2014 senza rispettare il preavviso di 90 giorni previsto dal contratto, con la conseguenza che il rapporto sarebbe dovuto restare efficace fino al 7 marzo 2016 e che, fino a tale data, sarebbero stati dovuti integralmente i compensi pattuiti. I giudici di merito avevano invece qualificato la comunicazione come recesso libero, esercitabile anche senza preavviso, e avevano rigettato la domanda di pagamento. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 158, 161 c.p.c., per la mancata indicazione in intestazione dei componenti del collegio, nonostante la decisione fosse stata adottata ex art. 281 sexies c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2237, 1373, 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che il solo termine di durata del contratto non escludesse il recesso ad nutum e per non avere considerato la natura fiduciaria del rapporto e l'assetto complessivo delle clausole; 3) violazione degli artt. 115, 167, 214, 215 c.p.c., 1362 e 2702 c.c., per avere la Corte valorizzato una interpretazione del contratto ritenuta difforme dalle deduzioni di parte e per avere trascurato che la pattuizione sul recesso in caso di vendita dell'immobile era solo integrativa del contratto originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'omissione del nominativo dei giudici nel frontespizio della sentenza non determini nullità quando i componenti del collegio risultino dal verbale d'udienza, che fa fede e consente di presumere la regolarità della deliberazione. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello si sia discostata dal consolidato orientamento secondo cui la facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, prevista dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e può essere esclusa anche per implicito, mediante la previsione di un termine di durata del rapporto, purché il giudice accerti in concreto, sull'intero contenuto del negozio, se le parti abbiano inteso vincolarsi fino alla scadenza. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La mancata indicazione in intestazione dei componenti del collegio non integra di per sé nullità della sentenza se i dati risultano dal verbale di udienza.
art. 158 c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità, ma escluso che la sola omissione del frontespizio comporti invalidità della decisione.
art. 161 c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza non è stata ravvisata sulla sola base dell'omissione del nominativo dei giudici.
art. 281 sexies c.p.c.
La decisione resa con tale rito non impedisce di fare riferimento al verbale di udienza per identificare i giudici che hanno deliberato.
art. 276, comma 1, c.p.c.
Alla deliberazione possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione; la verifica va compiuta sulle risultanze del verbale di udienza.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Eventuali omissioni o errori nell'intestazione della sentenza si presumono errori materiali emendabili.
art. 2237, comma 1, c.c.
La facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale non è inderogabile e può essere esclusa per accordo tra le parti, anche desumibile dall'apposizione di un termine e dal contenuto complessivo del contratto.
art. 1373 c.c.
Richiamato per il tema dello scioglimento unilaterale del contratto, da leggere in coordinamento con la disciplina speciale dell'opera intellettuale.
artt. 1362 e 1363 c.c.
L'interpretazione del contratto deve riguardare l'intero contenuto del negozio e il significato complessivo delle clausole, non la sola presenza di un termine o l'assenza di una deroga espressa.
art. 115 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto assorbito; non emerge una autonoma statuizione di principio sulla norma.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma assorbito dall'accoglimento del secondo.
art. 214 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma assorbito dall'accoglimento del secondo.
art. 215 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma assorbito dall'accoglimento del secondo.
art. 2702 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma assorbito dall'accoglimento del secondo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'omissione nell'intestazione della sentenza del nominativo dei giudici che hanno deliberato non comporta nullità se dal verbale di udienza risulta con certezza la composizione del collegio e la regolare partecipazione alla discussione.
- Le irregolarità o omissioni del frontespizio della sentenza, quando non incidano sulla effettiva composizione del collegio, possono essere considerate meri errori materiali emendabili.
- Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale la facoltà di recesso ad nutum del cliente prevista dall'art. 2237, comma 1, c.c. non è inderogabile: le parti possono escluderla fino alla scadenza pattuita.
- La previsione di un termine di durata in un rapporto professionale continuativo può, in concreto, integrare una deroga convenzionale al recesso libero, ma il giudice deve accertarlo interpretando l'intero assetto negoziale e dando conto delle ragioni del risultato ermeneutico.
- La disdetta e il recesso non sono istituti sovrapponibili: la disdetta incide sulla rinnovazione o cessazione alla scadenza, mentre il recesso scioglie unilateralmente il rapporto anche prima del termine; la presenza dell'una non esclude automaticamente l'altra.
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