Sentenza n. 4073/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 23974 del 20.11.2024, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale e agli elenchi degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, inclusi, ove occorra, il decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, prot. 17614, di approvazione della graduatoria provvisoria e della nota prot. 23753 del 18.11.2024, concernente la relazione ministeriale svolta in merito all’istruttoria dei reclami pervenuti; - dell’art. 6, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 146/2017; nonché, ove occorra, per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione all’art. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41,Cost., e dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva e degli importi dei contributi alle emittenti televisive locali commerciali per l'anno 2024, nonché gli atti presupposti e l'art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. n. 146/2017
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al n. 106 della graduatoria, ha contestato l'applicazione del criterio di ripartizione previsto dall'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017, cosiddetto scalino preferenziale, in base al quale il 95% delle risorse è destinato alle prime cento emittenti e il residuo 5% alle successive. Ha dedotto la nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato relative alle annualità 2016 e 2017, nonché la violazione dell'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017 come risultante da tali pronunce, dell'art. 1, commi 160 e 163, l. n. 208/2015, dei principi di pluralismo e concorrenza, dell'art. 3 l. n. 241/1990, per difetto di motivazione e istruttoria, eccesso di potere per difetto dei presupposti, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In via subordinata ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità degli artt. 4-bis, comma 1, d.l. n. 91/2018 e 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, sostenendo che tali disposizioni avrebbero illegittimamente attribuito rango legislativo al d.P.R. n. 146/2017 e al criterio dello scalino preferenziale. Il giudizio era stato sospeso impropriamente in attesa della decisione della Corte costituzionale, poi intervenuta con la sentenza n. 44/2025. L'Amministrazione ha sostenuto che il giudicato relativo alle annualità anteriori al 2018 non si estendesse all'annualità 2024 e che il d.P.R. n. 146/2017 fosse stato integralmente legificato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato relative ad annualità precedenti al 2018 non si estende alla fattispecie del 2024, essendo intervenuta la successiva legificazione del d.P.R. n. 146/2017. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, secondo cui l'art. 4-bis d.l. n. 91/2018 ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, novandone la fonte e attribuendo rango primario a tutte le disposizioni regolamentari, con effetti dal 22 settembre 2018. L'art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023 ha inoltre confermato, quale norma di interpretazione autentica, tale effetto. Poiché il criterio dello scalino preferenziale è contenuto in una disposizione ormai avente forza di legge, il provvedimento ministeriale che lo ha applicato non è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della legittimità della fonte, ma soltanto dalla Corte costituzionale. Il TAR ha inoltre rilevato che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo legittimo il rilievo dei dati Auditel, in quanto funzionale a selezionare imprese economicamente sostenibili e a tutelare la qualità dell'informazione, nonché costituzionalmente ragionevole lo scalino preferenziale, poiché volto a concentrare la contribuzione in favore di un numero predeterminato e sufficientemente ampio di emittenti senza irragionevole lesione del pluralismo o della concorrenza. Non residuando profili di illegittimità deducibili dinanzi al giudice amministrativo, il ricorso è stato definitivamente respinto. Le spese sono state compensate per la novità della questione e per la necessità dell'intervento chiarificatore della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. n. 146/2017
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
La disposizione contiene il criterio di ripartizione dei contributi, incluso il cosiddetto scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il residuo 5% alle successive; secondo la Corte costituzionale, il criterio è costituzionalmente ragionevole.
art. 4-bis, comma 1, d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018
Il testo non riporta una citazione letterale completa della disposizione.
Ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, attribuendo rango legislativo a tutte le disposizioni in esso contenute, con effetti dal 22 settembre 2018.
art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, convertito dalla l. n. 191/2023
«(...) l'articolo 4-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute a decorrere dalla sua entrata in vigore»
È stata interpretata dalla Corte costituzionale come disposizione di interpretazione autentica della legificazione integrale del d.P.R. n. 146/2017.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
La ricorrente ha invocato la nullità per violazione o elusione del giudicato, ma il TAR ha escluso la violazione del giudicato perché riferito ad annualità anteriori alla successiva legificazione della disciplina.
art. 3 l. n. 241/1990
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
La dedotta violazione dell'obbligo di motivazione e il difetto di istruttoria non sono stati ritenuti idonei a invalidare il provvedimento, conforme alla disciplina legislativa applicabile.
art. 295 c.p.c.
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
È stato utilizzato quale base della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.
art. 80 c.p.a.
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
È stato richiamato per la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Massime di principio
- Il rinvio legislativo integrale a un regolamento, accompagnato dall'indicazione che esso deve intendersi integralmente riportato, costituisce rinvio recettizio e determina la novazione della fonte: tutte le disposizioni regolamentari richiamate acquistano rango legislativo dalla data di entrata in vigore della legge che dispone il rinvio.
- Un giudicato di annullamento riferito a una disciplina regolamentare e ad annualità anteriori non impedisce l'applicazione della medesima regola in annualità successive quando, nel frattempo, la disciplina sia stata integralmente legificata da una fonte primaria.
- Il giudice amministrativo non può disapplicare o annullare un atto amministrativo per contrasto con una disposizione avente forza di legge; quando la censura investe la legittimità costituzionale della norma primaria applicata, la questione può essere sottoposta alla Corte costituzionale, ma non risolta direttamente dal giudice amministrativo.
- Un criterio di ripartizione dei contributi pubblici che concentri la maggior parte delle risorse in favore di un numero predeterminato e sufficientemente ampio di operatori non è, di per sé, irragionevole né contrario al pluralismo o alla concorrenza, se è funzionale alla promozione della qualità e della sostenibilità economica dell'informazione.
- Il ricorso ai dati di ascolto quale criterio di valutazione delle emittenti televisive è ragionevole quando consente di misurare il gradimento del pubblico e di selezionare operatori economicamente sostenibili, purché il sistema di rilevazione offra adeguate garanzie di correttezza e trasparenza.
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