Sentenza del 15/10/2021 n. 28248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'agente della riscossione impugnava in Cassazione la sentenza della CTR, che aveva riformato la pronuncia di primo grado ritenendo non provata la notificazione della cartella di pagamento originaria e rilevando la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'intimazione di pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione dell'agente della riscossione per mancanza della relazione di notificazione della sentenza impugnata (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2). Il controricorso del contribuente è stato dichiarato inammissibile per assenza dell'avviso di ricevimento a prova della sua notificazione. Non è stata pronunciata decisione sul merito delle questioni sostanziali (notificazione della cartella e indicazione del responsabile). Non luogo alle spese; la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50
Norma richiamata dal contribuente in primo grado come base della censura (mancata notificazione della cartella a monte). La Corte di Cassazione non si è pronunciata sul suo merito, perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per vizi di notificazione dell'atto processuale di impugnazione.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2
Richiamata dal contribuente per contestare la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'intimazione di pagamento. Anche su questo profilo non è stata pronunciata una decisione di merito nella sentenza di Cassazione, perirendo la questione a seguito dell'improcedibilità.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cassazione: a causa della mancanza della prova di avvenuta notificazione della sentenza impugnata (relazione di notificazione), il ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e richiamo al comma 1 bis)
La Corte ha disposto la presa d'atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Giurisprudenza richiamata: Cass., sez. 6-2, n. 21386/2017
Principio richiamato secondo cui il principio di non contestazione non si applica ai termini di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, essendo quei termini indisponibili; ciò giustifica il rigore sulla prova della notificazione dell'atto che fa decorrere il termine breve per cassazione.
Massime di principio
- La prova della notificazione dell'atto che fa decorrere il termine per il ricorso per cassazione (es. relazione di notificazione o avviso di ricevimento valido) è essenziale: la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal merito delle censure.
- Il principio di 'non contestazione' non opera per i termini di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali: i termini processuali per i mezzi di impugnazione sono indisponibili e richiedono prova formale della decorrenza.
- Chi propone il ricorso per cassazione deve conservare e depositare la documentazione comprovante la regolare notificazione della sentenza impugnata (relazione di notificazione); l'assenza di tale documentazione è un vizio formale che impedisce la trattazione del merito.
- Anche il controricorso deve essere provatamente notificato: l'assenza dell'avviso di ricevimento o altro idoneo mezzo probatorio rende il controricorso inammissibile.
- Problemi sostanziali relativi a notifiche amministrative (es. validità della cartella di pagamento, mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento) possono rimanere inevasi se il processo viene deciso su questioni di ammissibilità: per far valere tali questioni è necessario curare preliminarmente la correttezza delle notificazioni e delle formalità processuali.
- In caso di improcedibilità per vizi di notificazione, la parte soccombente processualmente (qui il ricorrente in Cassazione) può esser tenuta a versare ulteriori somme (contributo unificato) secondo le disposizioni vigenti.
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