Cassazione Civile, Ordinanza n. 17660/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA 2009 emesso nei confronti della società contribuente. La CTP aveva respinto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello annullando l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000: secondo l'Ufficio, la CTR avrebbe erroneamente annullato l'avviso senza considerare la sussistenza di ragioni di urgenza idonee a derogare al termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica del PVC, ragioni che l'Amministrazione indicava nelle reiterate violazioni penali-tributarie e nella partecipazione del contribuente a una frode.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che l'emissione dell'avviso di accertamento prima del decorso del termine di 60 giorni dal PVC ne comporta, in linea generale, l'illegittimità, salvo specifiche ragioni di urgenza riferite al contribuente e al rapporto controverso, che devono essere provate dall'Amministrazione finanziaria. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto l'insussistenza di tali ragioni di urgenza, valorizzando anche il dato del sequestro preventivo e della custodia giudiziaria della contribuente già dal 2.9.2015, anteriore alla notifica dell'avviso del 3.11.2017. Conseguentemente, la Corte ha confermato l'annullamento dell'avviso e ha rigettato il ricorso. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione soccombente; escluso il raddoppio del contributo unificato poiché la parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine dilatorio è illegittimo, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza riferite al contribuente e al rapporto controverso.
L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamata quale Statuto dei diritti del contribuente, in particolare per la garanzia del termine dilatorio prima dell'emissione dell'accertamento.
Massime di principio
- In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, l'emissione dell'avviso di accertamento prima del decorso del termine di 60 giorni dal rilascio del PVC determina, di regola, l'illegittimità dell'atto.
- La deroga al termine dilatorio è ammessa solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza, inerenti al contribuente e al rapporto tributario, e l'onere di provarle grava sull'Amministrazione finanziaria.
- Se il giudice di merito accerta in fatto l'insussistenza delle ragioni di urgenza, tale accertamento sorregge l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso ante tempus.
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