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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28745/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata in acconto e a saldo per gli anni 2006-2008, deducendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato il diritto al rimborso, rilevando che l'attività era svolta in un locale di circa 20 mq, con beni strumentali minimi e con collaborazioni esterne riferite a singoli incarichi, di natura esecutiva. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 446/1997, sostenendo che i compensi elevati corrisposti a terzi, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, fossero indice del superamento della struttura organizzativa minimale e quindi del presupposto IRAP.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, ai fini IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il professionista utilizza beni strumentali minimi e si avvale di lavoro altrui non eccedente impieghi occasionali o esecutivi. Ha inoltre affermato che i compensi, anche elevati, corrisposti a consulenti o terzi non determinano automaticamente il sorgere dell'obbligo IRAP. Poiché la CTR aveva accertato in fatto che le prestazioni dei terzi erano occasionali, esecutive e non inerenti alla professionalità del contribuente, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del contribuente; esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    il presupposto impositivo IRAP dell'autonoma organizzazione non ricorre se il professionista impiega beni strumentali minimi e lavoro altrui non eccedente l'apporto esecutivo occasionale

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3

    richiamato dalla ricorrente quale norma rilevante per il tributo, ma ritenuto non violato alla luce dell'accertamento di fatto sulla mancanza di autonoma organizzazione

  • art. 360 c.p.c.

    viene dedotta la violazione di legge in cassazione

  • art. 360 c.p.c.

    il sindacato sulla valutazione delle risultanze documentali resta nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    non applicato perché soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione non sussiste quando l'attività professionale è svolta con beni strumentali ridotti al minimo indispensabile e con un apporto di lavoro altrui limitato a prestazioni esecutive o occasionali, non integranti una stabile struttura organizzativa.
  • I compensi corrisposti dal professionista a terzi, anche se di importo elevato, non costituiscono di per sé prova automatica dell'esistenza di autonoma organizzazione; occorre verificare la natura delle prestazioni rese e il loro inserimento in una organizzazione stabile.
  • L'accertamento circa il carattere occasionale, esecutivo e non inerente alla specifica professionalità delle collaborazioni esterne è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • Ai fini del rimborso dell'IRAP versata dal professionista, il contribuente deve allegare e dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, mentre l'Amministrazione non può fondare la pretesa solo sull'entità dei compensi a terzi senza provare una reale struttura organizzativa.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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