Cassazione Penale, Sentenza n. 10298/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione confermata in appello che la condannava per furto commesso il 16/11/1996, censurando il trattamento sanzionatorio. In particolare ha sostenuto che la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere congrua la pena di 7 mesi di reclusione e 200 euro di multa perché avrebbe considerato un "minimo edittale" per il furto non corretto: all'epoca del fatto (1996) l'art. 624 c.p. non prevedeva il minimo successivamente introdotto dalla L. 128/2001, sicché il minimo applicabile sarebbe stato quello generale (art. 23 c.p., 15 giorni), con conseguente eccessività della pena e possibile prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico: il ricorso attaccava soltanto un passaggio motivazionale relativo alla vicinanza della pena al minimo edittale senza affrontare gli altri argomenti completi della decisione impugnata (valutazione in malam partem della "non comune disinvoltura", intensità del dolo, modalità concrete dell'effrazione e mancato ravvedimento). Per l'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, confermando di fatto la decisione di merito e la condanna per il reato di furto.
Norme richiamate
art. 175, comma 8, cod. proc. pen.
sospensione della prescrizione dal 5 marzo 2001 al 2 aprile 2020
La sentenza richiama che la prescrizione è stata sospesa nel periodo indicato ai sensi dell'art. 175 c.p.p., incidendo sul computo della prescrizione del reato.
art. 69 cod. pen.
Le attenuanti generiche sono state riconosciute dal giudice di merito e ritenute equivalenti all'aggravante contestata; la Corte d'appello ha operato un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena.
art. 624 cod. pen.
Riferimento al reato di furto: la ricorrente deduceva che il minimo edittale richiamato dalla Corte distrettuale era errato alla luce della normativa vigente al momento del fatto.
L. 128 del 2001
La legge ha innalzato il minimo edittale dell'art. 624 c.p., ma la ricorrente sostiene che tale modifica è successiva al fatto e non può essere applicata se meno favorevole.
art. 23 cod. pen.
Al tempo del fatto la ricorrente sostiene che il minimo applicabile era il minimo generale previsto dall'art. 23 c.p. (15 giorni di reclusione), per cui la pena inflitta sarebbe risultata sproporzionata.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio della legge penale più favorevole (lex mitior): la disciplina più favorevole al reo si applica anche se successiva; la ricorrente invoca tale principio per sostenere l'erronea determinazione del minimo edittale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende a carico della parte che ha proposto il ricorso inammissibile.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
Precedente richiamato come principio per l'equità nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in relazione alla colpa della parte che ha proposto il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: censurare un singolo passaggio motivazionale senza affrontare tutte le argomentazioni decisive della sentenza di merito può determinare l'inammissibilità.
- Nella valutazione della pena i giudici ponderano non solo il parametro legale (minimo edittale) ma anche elementi fattuali come le modalità della condotta (es. effrazione, introduzione in abitazione), l'intensità del dolo e il comportamento processuale (mancanza di ravvedimento), e tali argomentazioni vanno contestate in modo circostanziato nel ricorso.
- Per i fatti anteriori a modifiche legislative si applica la lex mitior: se una norma successiva è più favorevole all'imputato, questa deve trovare applicazione; viceversa un innalzamento di pena disposto successivamente normalmente non si applica retroattivamente.
- La sospensione della prescrizione (art. 175 c.p.p.) incide sul calcolo dei termini e può far decorrere diversamente la prescrizione; va rilevata e contestata con precisione se rilevante alla difesa.
- Gli appelli o ricorsi infondati o aspecifici possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in cassazione.
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