Sentenza del 15/07/2016 n. 6254 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Tassazione separata - T.F.R. - Stipendio annuo complessivo - Indennità di direzione - Inclusione - Assoggettabilità - Aliquota.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'inclusione dell'indennità di direzione nello "stipendio annuo complessivo" rilevante per determinare l'aliquota della tassazione separata applicabile al T.F.R. Il ricorrente contestava, in sostanza, l'assoggettamento dell'indennità al medesimo regime fiscale dello stipendio tabellare, sostenendone il carattere accessorio e aggiuntivo.
La decisione
La sentenza ha stabilito che lo "stipendio annuo complessivo" comprende tutte le componenti retributive corrisposte al dipendente in modo fisso e continuativo, anche se formalmente accessorie rispetto allo stipendio principale. L'indennità di direzione deve quindi essere inclusa nella base di calcolo e assoggettata allo stesso regime fiscale dello stipendio tabellare. È stata ritenuta corretta l'applicazione della tassazione separata sull'intero T.F.R., con aliquota del 40,40 per cento, ricalcolata sull'importo complessivo erogato dal sostituto d'imposta.
Norme richiamate
Regime fiscale della tassazione separata applicabile al T.F.R.
La tassazione separata del T.F.R. deve essere determinata considerando lo stipendio annuo complessivo, inteso come insieme delle componenti retributive fisse e continuative, non soltanto lo stipendio tabellare.
Aliquota del 40,40 per cento applicata al T.F.R.
L'aliquota deve essere calcolata sull'importo complessivo del T.F.R. erogato, includendo le componenti retributive rilevanti come l'indennità di direzione.
Massime di principio
- Per determinare l'aliquota di tassazione separata del T.F.R. occorre considerare la retribuzione effettivamente percepita in modo fisso e continuativo, non soltanto la voce stipendiale principale o tabellare.
- Un'indennità qualificata come accessoria può comunque rientrare nello stipendio annuo complessivo se viene corrisposta stabilmente e con continuità.
- La qualificazione formale di una voce retributiva non è decisiva: rilevano soprattutto la sua natura retributiva, la stabilità dell'erogazione e la continuità nel tempo.
- In situazioni analoghe, la correttezza dell'aliquota applicata al T.F.R. va verificata confrontando tutte le componenti fisse e continuative della retribuzione con la base di calcolo utilizzata dal sostituto d'imposta.
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