Sentenza del 01/07/2021 n. 18724 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per il 2007 emesso con il metodo analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973, innescato dallo scostamento tra i dati contabili della società e gli studi di settore. L'Agenzia deduceva che lo scostamento, unitamente all'antieconomicità della gestione (indice di ricarico molto basso e scarsa redditività ripetuta negli anni), legittimava il dubbio sulla veridicità delle scritture contabili e l'accertamento induttivo. Il giudice d'appello aveva invece accolto il ricorso della società ritenendo che la contabilità fosse regolare e che gli studi di settore, da soli, non bastassero a giustificare l'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che l'accertamento non fosse fondato in via esclusiva sugli studi di settore ma su elementi ulteriori e prevalenti (basso indice di ricarico, scarsa redditività, caratteristiche del ciclo di vendita dei prodotti freschi). Perciò ha ritenuto errato il presupposto del giudice di appello e ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, demandando anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Autorizza l'accertamento analitico-induttivo anche avviato dagli studi di settore; gli studi costituiscono presunzioni semplici che possono innescare verifiche ulteriori ma non devono costituire l'unico fondamento dell'accertamento se l'Amministrazione ha raccolto elementi gravi, precisi e concordanti.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies
Prevede l'utilizzo di parametri e studi di settore e il rilievo di 'gravi incongruenze' tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività; si inserisce nel novero degli elementi che possono supportare un'accertamento induttivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5
Norma richiamata nel contesto delle verifiche fiscali relative all'Iva; citata come parte del quadro normativo che disciplina l'utilizzo di dati e parametri per l'accertamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Ulteriore richiamo normativo riferito alle regole di accertamento in materia di IVA; inserita nel quadro di leggi citate dall'Amministrazione.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata nel contesto delle garanzie processuali e del contraddittorio tra Amministrazione e contribuente; conferma la necessità del confronto delle parti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
Norma richiamata in relazione al contraddittorio e alla motivazione dell'atto impositivo; sottolinea che l'accertamento deve essere motivato e supportato da elementi idonei.
artt. 2727 e 2697 c.c.
Art. 2727 richiamato in relazione all'uso delle presunzioni semplici per desumere fatti non direttamente provati; art. 2697 stabilisce il principio generale della prova a carico di chi propone la domanda, rilevante nella valutazione di onere della prova tra contribuente e Amministrazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
Richiamato nel motivo relativo ai poteri del giudice tributario; secondo la censura il giudice non dovrebbe limitarsi alla declaratoria di illegittimità ma può e deve determinare l'imposta dovuta quando possibile.
Massime di principio
- Gli studi di settore e gli altri parametri costituiscono presunzioni semplici: possono innescare l'accertamento ma non sono di per sé sempre sufficiente motivo probatorio se utilizzati in via esclusiva.
- Un accertamento fondato su studi di settore diventa legittimo quando l'Amministrazione integra lo scostamento con elementi gravi, precisi e concordanti (es. ripetuta antieconomicità della gestione, indici di ricarico incompatibili con la normale redditività, dati organizzativi e operativi della gestione) che giustifichino il dubbio sulla veridicità delle scritture contabili.
- Il contraddittorio con il contribuente è procedimento necessario: l'Amministrazione deve integrare la motivazione dell'atto e dar conto dell'applicabilità dello 'standard' prescelto e delle ragioni per cui sono state disattese le osservazioni del contribuente.
- Il contribuente può offrire qualsiasi mezzo di prova in sede giurisdizionale per confutare l'accertamento anche se non ha partecipato al contraddittorio amministrativo; però la mancata partecipazione può essere valutata dal giudice nel quadro probatorio.
- Il giudice tributario, nel riesame, deve verificare se l'accertamento sia fondato esclusivamente sugli studi o anche su altri elementi prevalenti; in caso di fondatezza dell'accertamento per elementi integrativi il provvedimento può essere confermato e va valutata, se necessario, la determinazione dell'imposta dovuta.
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