Ordinanza n. 45/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della Ordinanza dirigenziale a firma del responsabile ing. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificata a mezzo p.e.c. in data 21.11.2023; della comunicazione di avvio del procedimento del 13.11.2023; delle note del Ministero dell’Interno - Comando Vigili del fuoco di Isernia del 24.10.2023 e del 29.09.2023; della nota del Ministero dell’Interno - Comando Vigili del fuoco di Isernia del 10.05.2018; del verbale di accertamento e contestazione della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- intervenuto in data 13.02.2018; della Ordinanza-ingiunzione del Comune di -OMISSIS- dell’01.06.2018; nonché di tutti gli atti precedenti e/o successivi comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale comunale, unitamente agli atti presupposti relativi ad accertamenti dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri e a un’ordinanza-ingiunzione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un’ordinanza dirigenziale comunale notificata il 21 novembre 2023, la comunicazione di avvio del procedimento, le note del Comando dei Vigili del fuoco di Isernia, una nota del 2018, il verbale di accertamento e contestazione dei Carabinieri e l’ordinanza-ingiunzione comunale, nonché gli atti connessi. Dal testo dell’ordinanza interlocutoria non risultano esposti né valutati i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento. Ha disposto che le parti costituite dichiarino, mediante deposito entro il 30 settembre 2026, se permanga l’interesse alla decisione di merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, in primo o secondo grado. L’incombente è finalizzato alla razionalizzazione dei ruoli e alla trattazione dei soli ricorsi che richiedano effettivamente una decisione di merito, nel quadro del dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo. Nessuna statuizione di merito e nessuna regolazione delle spese risultano adottate.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Utilizzato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato quale fondamento della necessità di accrescere la funzionalità dell’ufficio giudiziario e di organizzare i ruoli di udienza in modo efficiente.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Impone una cooperazione processuale funzionale alla ragionevole durata del giudizio, qui attuata mediante la verifica dell’attuale interesse alla decisione e delle eventuali connessioni con altri giudizi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nell’ambito dei poteri istruttori e organizzativi del giudizio amministrativo, il giudice può richiedere alle parti costituite di verificare e dichiarare l’attuale permanenza dell’interesse alla decisione di merito, nonché l’eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando la parte dichiara la permanenza dell’interesse alla decisione, può essere richiesto che segnali anche le connessioni oggettive o soggettive della causa con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire duplicazioni o decisioni non coordinate.
- La cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la ragionevole durata del processo può tradursi in specifici incombenti interlocutori diretti a individuare i ricorsi che richiedono ancora un’effettiva trattazione del merito.
Come è indicizzato
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