Sentenza n. 419/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 1211/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 aprile 2025, notificata a parte resistente in data 9 maggio 2025, munita del certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Lecce.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 112 ss. c.p.a. e l’inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza n. 1211/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato, aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 1.000,00 relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi, nonché le spese del giudizio ordinario. Il titolo era stato notificato al Ministero il 9 maggio 2025 e, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, non risultava eseguito. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza contestare specificamente l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistente la propria competenza a conoscere dell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., precisando che il giudizio è circoscritto alla stretta attuazione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori o solo correlate. Ha ritenuto regolare il ricorso, considerando rispettati il dimezzamento del termine di deposito previsto per il rito camerale e i requisiti dell’art. 114 c.p.a.; l’indicazione apparentemente erronea dell’anno 2026 nel certificato di passaggio in giudicato è stata qualificata come errore materiale o di battitura. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione, gli è stato ordinato di dare completa attuazione alla sentenza del Tribunale di Lecce, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi secondo quanto stabilito dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Consente il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrati i relativi presupposti processuali, inclusa la comprovata formazione del giudicato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il dimezzamento del termine per il deposito del ricorso applicabile al rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e, una volta inutilmente decorso, consente l’attivazione dell’azione esecutiva.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza giustifica la condanna del Ministero alle spese del giudizio.
art. 26 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della regolazione delle spese nel giudizio amministrativo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale in base alla quale il giudice ordinario aveva riconosciuto alla docente il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto alle statuizioni giudiziali.
- L’oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non comprende la cognizione di domande ulteriori, anche se collegate o correlate al titolo giudiziale.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto in una sentenza costituisce un dovere inderogabile d’ufficio della pubblica amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari.
- Quando il titolo giudiziale riguarda il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, l’azione esecutiva può essere intrapresa solo dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice e prevedendo la facoltà di delega.
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