Cassazione Penale, Sentenza n. 08471/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (riqualificazione dell'originaria imputazione ai sensi dell'art. 223 comma 2 n. 2 I.f.), deducendo due motivi principali, entrambi per vizio di motivazione: 1) la riqualificazione è illegittima in quanto la decisione non avrebbe valutato un'ordinanza del Tribunale civile di Prato del 25/02/2024; 2) l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto al ricorrente è infondata, poiché l'articolata esposizione dei motivi di appello non sarebbe stata affrontata dalla corte d'appello. È richiamata anche la memoria difensiva depositata il 12/01/2026.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, pur non essendo il ricorso inammissibile, il giudice dell'impugnazione può rilevare d'ufficio cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e ha verificato l'intervenuta prescrizione del reato. Il fatto criminoso è stato posto al 7 marzo 2013; il termine massimo di prescrizione è scaduto il 7 settembre 2025, senza eventi sospensivi. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 223 comma 2 n. 2 I.f.
art. 223 comma 2 n. 2 I.f.
Norma richiamata per la riqualificazione dell'imputazione in bancarotta fraudolenta distrattiva; la corte ha confermato tale qualificazione prima di procedere alla valutazione dell'estinzione per prescrizione
art. 129 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio cause di non punibilità; la Corte ha usato questo potere per accertare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione
Giurisprudenza di Sezioni Unite
Sez. U, 12602 del 17/12/2015; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005; Sez. U, 32 del 22/11/2000; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994
Principi consolidati secondo cui il giudice dell'impugnazione ha poteri di cognizione e può rilevare questioni che incidono sulla punibilità, inclusa la prescrizione, anche se non decise nei precedenti gradi
Massime di principio
- Il giudice d'appello o di cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione o altra causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. anche se il ricorso è rivolto a questioni di merito.
- La decorrenza e il calcolo della prescrizione vanno verificati attentamente: occorre partire dalla data del fatto e considerare eventuali eventi interruttivi o sospensivi che protrarrebbero i termini.
- Se la prescrizione è maturata prima o durante il procedimento d'impugnazione, la corte di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, senza entrare nel merito delle questioni sostanziali.
- Le questioni di riqualificazione dell'imputazione o di attribuzione di ruoli (es. amministratore di fatto) possono diventare irrilevanti se interviene l'estinzione del reato per prescrizione; tuttavia andrebbero comunque adeguatamente dedotte e documentate nei gradi precedenti.
- Per la difesa, è fondamentale verificare e documentare atti che interrompono o sospendono la prescrizione (es. notifiche, atti interruttivi, misure cautelari) e sollevare tempestivamente eccezioni processuali relative alla prescrizione.
- Per la pubblica accusa, occorre monitorare i termini di prescrizione e, se necessario, compiere atti interruttivi prima che la prescrizione maturi per evitare l'estinzione del reato durante l'impugnazione.
- L'annullamento senza rinvio per prescrizione comporta che non si prosegue nel giudizio di merito: non c'è un nuovo accertamento di responsabilità penale sostanziale nel processo rinviato.
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