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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02498/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata, deducendo in sede di legittimità il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 c.p. In sostanza, sosteneva che la reazione da lei tenuta sarebbe stata determinata da condotte provocatorie e/o da fatti ingiusti posti in essere dal compagno. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura mirava a rivalutare il merito, attività preclusa in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, avendo escluso in fatto la prova di condotte provocatorie del compagno, anch'egli alterato dall'abuso di alcol, sulla base degli atti utilizzabili in ragione del rito prescelto.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 2 c.p.

    L'attenuante della provocazione richiede la presenza di un fatto ingiusto altrui o di una condotta provocatoria idonea a determinare la reazione dell'imputato; nel caso concreto la Corte ha escluso che dagli atti emergessero elementi in tal senso.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto l'apparenza di violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova già compiuta dai giudici di merito.
  • Il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione è censurabile in cassazione solo se la motivazione che la esclude sia mancante, manifestamente illogica o giuridicamente errata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli atti.
  • L'attenuante della provocazione presuppone l'accertamento di una condotta altrui connotata da ingiustizia o da carattere provocatorio, idonea a determinare la reazione dell'agente; in difetto di elementi probatori in tal senso, l'attenuante può essere legittimamente negata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

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