Cassazione Penale, Sentenza n. 30264/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la restituzione di €40.940,00 sequestrati il 28/06/2010 presso la sede della società Golden Apple s.r.l. nel procedimento penale n.18282/2008 R.G.N.R., conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Jiaju Zhang (congiunto). Il Tribunale di Prato, con ordinanza dell'11/01/2022, aveva respinto l'istanza ritenendo che la ricorrente fosse priva di legittimazione a chiedere la restituzione (la titolarità del denaro sarebbe questione estranea alla competenza del Giudice dell'esecuzione e risultava revocato l'originario provvedimento ablatorio). La ricorrente ha impugnato per cassazione denunciando, tra l'altro, violazione di legge e carenza di adeguata motivazione (artt. 666 e 676 c.p.p.), osservando che la precedente ordinanza restitutoria del 16/12/2020 non è stata eseguita poiché Jiaju Zhang aveva rinunciato alla pronuncia in suo favore, dichiarando che la somma apparteneva a Mu Jian Zhen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il Tribunale di Prato non aveva adeguatamente motivato l'esclusione della legittimazione della ricorrente, mentre sussiste un'incertezza sulla titolarità della somma sequestrata (la restituzione disposta il 16/12/2020 non era stata eseguita perché il destinatario aveva rinunciato, dichiarando che la somma apparteneva alla ricorrente). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare va valutato in prospettiva utilitaristica, deve essere concreto e attuale al momento della proposizione e della decisione, e ha disposto il rinvio al Tribunale di Prato per un nuovo giudizio conforme ai principi richiamati (accertamento della titolarità e motivazione adeguata sulla legittimazione a ottenere la restituzione).
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata per carenza di motivazione: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione non abbia fornito un adeguato percorso argomentativo circa la legittimazione della ricorrente a chiedere la restituzione.
art. 676 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla motivazione dell'ordinanza: la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'interesse a impugnare e della legittimazione richieda adeguata motivazione e verifica concreta, come previsto dalla disciplina delle impugnazioni in materia esecutiva.
Giurisprudenza citata (Sez. II, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj)
«Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza ... va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica ...»
La Corte ha richiamato questo precedente per precisare che l'interesse ad impugnare va valutato in termini utilitaristici (finalità negativa di rimuovere svantaggi e positiva di ottenere utilità), e che deve essere concreto e attuale sia al momento della proposizione che della decisione.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo penale un terzo può avere legittimazione a chiedere la restituzione di somme sequestrate quando sussiste un’incertezza sulla titolarità: il giudice deve verificarla e non può automaticamente escludere la legittimazione.
- L’interesse ad impugnare si valuta in chiave utilitaristica: deve essere concreto e attuale sia alla proposizione che alla decisione dell'impugnazione; la sua mancanza deve essere motivata dal giudice.
- Una motivazione insufficiente del provvedimento (soprattutto circa la legittimazione e l'interesse del ricorrente) è causa di annullamento in cassazione e comporta rinvio per nuovo esame.
- La rinuncia del destinatario di un provvedimento restitutorio non elimina automaticamente i diritti di terzi reclamanti: il giudice deve esaminare le dichiarazioni ed eventuali prove sulla titolarità del denaro.
- Per somme mobili fungibili sequestrate il giudice dell'esecuzione deve accertare la titolarità e, se necessario, valutare mezzi di prova e dichiarazioni formali; è consigliabile che il soggetto che reclama la restituzione produca documentazione probatoria e dichiarazioni formali per sostenere la propria pretesa.
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