Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 342/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, 14 novembre 2024, n. 3029, notificata in data 19.11.2024 e passata in giudicato il 19.12.2024 con conseguente richiesta di: a) assegnare un termine di non oltre sessanta giorni al Ministero dell'Istruzione e del Merito per disporre il pagamento a favore della sig.ra Flavia Pugliese di complessivi € 2.000,00, oltre rivalutazione ed interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza (giusto quanto disposto all'art. 112, co. 3, c.p.a.) e sino al momento dell'effettivo pagamento, nonché per rifondere, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario, avv. Vincenzo NAPOLI, le spese di lite liquidate dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza 14.11.2024, n. 3029 e l'importo di euro 49,00 versato a titolo di contributo unificato, maggiorati degli interessi legali dal 19.11.2024 e fino all'effettivo soddisfo; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202502271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto somme dovute alla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con pagamento di complessivi 2.000 euro, oltre rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, nonché delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario e del contributo unificato. Ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato la rituale produzione della sentenza in copia conforme, la notificazione mediante PEC al Ministero presso il domicilio reale e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute nel titolo giudiziale. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di protratta inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, il giudice ordina all'amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un Commissario ad acta.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base per la richiesta di pagamento delle somme maturate successivamente al passaggio in giudicato del titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni deve essere inutilmente decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È applicato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la produzione del titolo in copia attestata conforme, la sua rituale notificazione all'amministrazione soccombente e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge integrano i presupposti processuali per ordinare all'amministrazione l'adempimento del comando giudiziale.
  • Quando l'amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un Commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
  • Il Commissario ad acta incaricato tra i dipendenti pubblici, quando l'attività commissariale è connessa ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
  • La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta quando le modalità di mancata esecuzione del giudicato presentino potenziali profili di danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.