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Sentenza

Sentenza del 16/02/2018 n. 1002 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Appello - Estinzione per inattività - Sentenza di primo grado - Giudicato - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli effetti dell'estinzione del giudizio di appello per inattività delle parti quando il giudizio di primo grado si era già concluso con una sentenza di merito favorevole a una delle parti. In particolare, occorreva stabilire se l'estinzione dell'appello facesse venir meno anche la sentenza impugnata oppure se quest'ultima divenisse definitiva e passasse in giudicato.

La decisione

Il giudizio di appello è stato dichiarato estinto per inattività delle parti. L'estinzione non ha travolto la sentenza di merito pronunciata in primo grado: la situazione giuridica sostanziale definita da tale decisione è rimasta cristallizzata e la sentenza è passata in giudicato. È stata ritenuta applicabile, tramite il rinvio previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992, la regola dell'art. 310 c.p.c., secondo cui l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti nel processo, ma non le sentenze di merito già pronunciate.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Rinvio alle norme del codice di procedura civile per quanto non regolato dal processo tributario, purché compatibili.

    La norma consente di applicare al processo tributario la disciplina generale del codice di procedura civile, inclusa quella sull'estinzione del processo, quando non vi siano incompatibilità con il rito tributario.

  • Art. 310 c.p.c.

    L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito già pronunciate.

    L'estinzione dell'appello non elimina la sentenza di merito resa in primo grado. Se non viene validamente riformata o annullata, essa conserva i propri effetti e passa in giudicato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'estinzione dell'appello per inattività delle parti non comporta automaticamente la cancellazione della sentenza di primo grado.
  • Quando il primo grado si è concluso con una sentenza di merito, l'estinzione del successivo grado di impugnazione tende a consolidare quella decisione, che può passare in giudicato.
  • La regola generale è che l'estinzione elimina gli atti processuali compiuti nel grado estinto, ma non le sentenze di merito già pronunciate.
  • La parte vittoriosa in primo grado può quindi ottenere un esito definitivo anche senza una pronuncia di merito in appello, se l'impugnazione si estingue per inattività.
  • L'applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario richiede comunque di verificare la compatibilità della disciplina con le caratteristiche del rito tributario.

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