Sentenza n. 3214/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di revoca del 3.6.25 del nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro rilasciato in data 1.5.23, in favore del ricorrente, su istanza di Casillo Pasquale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Napoli, il 1° maggio 2023, il nulla osta all'ingresso per lavoro alle dipendenze di un datore privato ed era entrato regolarmente in Italia. A causa dell'inerzia dell'Amministrazione, le parti non erano state convocate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente aveva comunque iniziato l'attività lavorativa, poi cessata il 31 luglio 2024. Dopo oltre due anni dal rilascio del nulla osta, l'Amministrazione ne disponeva la revoca per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore originario. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare la pretermissione delle garanzie procedimentali, la mancata considerazione dell'attività lavorativa effettivamente svolta, del lungo tempo trascorso e delle vicende intervenute nelle more, non imputabili al medesimo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto rilevanti l'ingresso regolare del ricorrente in forza del nulla osta, il consistente intervallo temporale tra il rilascio del nulla osta e la revoca, l'inerzia dell'Amministrazione nel convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno e l'effettivo avvio del rapporto di lavoro, documentato dal modello Unilav, sebbene successivamente cessato. Il decorso del tempo, non imputabile allo straniero, non può comportare l'irragionevole trasferimento su di lui dell'alea delle conseguenze sfavorevoli derivanti dall'inerzia amministrativa. In sede di nuova valutazione, l'Amministrazione deve considerare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato medio tempore, la durata del soggiorno, i legami familiari e lavorativi in Italia e quelli con il Paese d'origine, valutando anche la possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione secondo le circolari ministeriali richiamate nella sentenza. Le spese sono state compensate.
Massime di principio
- Quando la revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro interviene dopo un significativo lasso di tempo non imputabile allo straniero, l'Amministrazione non può fondarla automaticamente sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno senza considerare gli effetti della propria inerzia e le vicende sopravvenute.
- Nel riesaminare la posizione dello straniero entrato regolarmente in Italia in forza di un nulla osta, l'Amministrazione deve valutare l'effettivo inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato nel frattempo, nonché la durata del soggiorno e i legami con l'Italia e con il Paese d'origine.
- L'effettivo avvio del rapporto di lavoro autorizzato, anche se successivamente cessato, costituisce un elemento rilevante nella valutazione della posizione dello straniero e può imporre all'Amministrazione di considerare il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione.
- L'Amministrazione non può imputare al privato le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo quando tale decorso dipende dalla propria inerzia nel convocare le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno.
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