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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25000/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta, proposta ex art. 673 c.p.p., di revoca parziale della sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) irrevocabile dal 6/7/2015, nella parte relativa alla condotta di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" prevista dall'art. 75, comma 2, D.Lgs. 6/9/2011 n.159. Il ricorrente deduceva che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella parte di norma, si è verificata una parziale abolitio criminis e pertanto la condanna doveva essere riesaminata e la relativa parte revocata. Si contestava inoltre che il GIP avesse omesso di pronunciarsi su un'istanza presentata il 27/11/2019, poi riunita ad altra del 6/4/2018.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha rilevato l'omissione di pronuncia sull'istanza del 27/11/2019 e, soprattutto, ha affermato che la parte della fattispecie penale relativa all'obbligo di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2019. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al GIP del Tribunale di Bari per un nuovo esame, invitando il giudice dell'esecuzione a riesaminare il trattamento sanzionatorio alla luce dell'abolitio criminis, nell'ambito della sua discrezionalità.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Utilizzato come rimedio procedurale per chiedere la revoca parziale della sentenza esecutiva; il giudice dell'esecuzione era tenuto ad esaminare tutte le istanze presentate sotto tale profilo.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in quanto la revoca parziale riguardava una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) irrevocabile; la modifica delle conseguenze penali di una sentenza di questo tipo è possibile quando sopravvengano fatti giuridici che eliminano la rilevanza penale di una fattispecie (es. abolitio criminis).

  • art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte ha ritenuto che la parte della norma che prevedeva come delitto l'inosservanza delle prescrizioni consistenti nel dovere di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" fosse incostituzionale; ciò ha determinato una parziale abolitio criminis della fattispecie.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 25 del 2019

    «l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 ... nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni ... ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di \"vivere onestamente\" e di \"rispettare le leggi\"»

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte della norma che criminalizzava obblighi generici ed indeterminati ("vivere onestamente", "rispettare le leggi"); decisione che ha effetto di abolitio criminis per le condotte così descritte e impone la revisione dei provvedimenti esecutivi che ancora le sanzionano.

  • Legge 13 agosto 2010, n. 136 (richiamata nel contesto normativo)

    Richiamata nella rubricazione del decreto legislativo 159/2011; non oggetto diretto del giudizio, ma parte della cornice normativa citata nella pronuncia costituzionale.

Massime di principio

  • Quando la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una parte di una norma penale, si determina una abolitio criminis per le condotte ricomprese in quella parte, con conseguente necessità di rivedere eventuali condanne o misure che si fondano su quelle condotte.
  • Il giudice dell'esecuzione (GIP in funzione di giudice dell'esecuzione) è tenuto a esaminare tutte le istanze di revoca o di adeguamento delle sentenze esecutive presentate in ragione di sopravvenute decisioni di incostituzionalità; l'omissione di pronuncia su istanze riunite è motivo di annullamento.
  • La revoca o la modifica di una sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) per effetto di abolitio criminis non è automatica nella sua estensione al resto della condanna: il giudice dell'esecuzione esercita una valutazione discrezionale sul nuovo assetto sanzionatorio, ma deve applicare il principio che la condotta non più prevista come reato non può più produrre effetti penali.
  • In presenza di fattispecie penalmente indeterminate (es. obblighi generici come "vivere onestamente"), c'è un elevato rischio di illegittimità costituzionale per violazione dei principi di determinatezza della legge penale; le decisioni costituzionali in tal senso hanno efficacia retroattiva rispetto alle situazioni ancora esecutive.
  • Proceduralmente, le istanze successive che fanno riferimento a sopravvenute pronunce di incostituzionalità devono essere tempestivamente esaminate e, se necessario, riunite a procedimenti pendenti: il mancato esame è vizio correggibile in sede di impugnazione.

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