Cassazione Civile, Ordinanza n. 04850/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una precedente decisione della Corte di cassazione che aveva già riconosciuto la responsabilità del proprietario confinante per la realizzazione di un terrapieno e la sopraelevazione di un fabbricato sul fondo vicino, opere che avevano ridotto la facoltà di godimento dell'abitazione dell'attore in termini di visuale, esposizione, luce, aria e sole. La Corte d'appello di rinvio aveva liquidato un risarcimento per la diminuzione di luminosità e soleggiamento, per il pregiudizio alla veduta e al paesaggio e per il pregiudizio estetico, ma aveva escluso il danno da perdita di privacy richiamando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e aveva omesso di provvedere sulla liquidazione delle spese del primo grado. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale aderito acriticamente alla consulenza d'ufficio sull'assenza di pregiudizio da perdita di privacy, nonostante l'assunto che l'edificio danneggiato fosse sovrastato da quello confinante, e per non avere considerato criticamente le osservazioni del consulente di parte. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese processuali del primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse esistente, lineare e comprensibile e che il ricorso mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito delle risultanze tecniche, non consentita nel ristrettissimo sindacato sull'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di rinvio avrebbe dovuto provvedere anche sulle spese del primo grado, poiché la regolazione delle spese è conseguenza necessaria della decisione di merito e la loro omissione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del potere-dovere officioso del giudice di statuire ex artt. 91-98 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La dedotta carenza motivazionale è stata esaminata alla luce del canone del minimo costituzionale, ma il vizio è stato escluso perché la motivazione della sentenza di merito era presente e intellegibile.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali rilevanti in senso costituzionale; non è deducibile il mero difetto di sufficienza o l'omessa rivalutazione delle prove.
art. 12 disp. prel. c.c.
È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. in senso restrittivo.
art. 112 c.p.c.
L'omessa statuizione sulle spese è stata qualificata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il giudice deve provvedere sulle spese conseguenti al decisum.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese è considerata conseguenza naturale della decisione sulle domande proposte e deve essere disposta anche d'ufficio.
artt. 91 - 98 c.p.c.
Le norme sulle spese esprimono un obbligo inderogabile del giudice di provvedere in modo completo sulla regolazione delle spese del procedimento.
artt. 24 e 111 Cost.
L'omissione sulla liquidazione delle spese è letta come lesione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e completa.
Massime di principio
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è censurabile solo l'anomalia motivazionale che renda inesistente o incomprensibile la ragione della decisione, non già la mera insufficienza o la mancata adesione alle critiche rivolte alle consulenze tecniche.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso il vizio è configurabile, ma non quando la sentenza esponga in modo chiaro le ragioni del convincimento e si fondi sulle risultanze ritenute decisive.
- Il giudice deve sempre statuire sulle spese del giudizio che definisce, anche senza domanda espressa della parte vittoriosa, perché la regolazione delle spese segue necessariamente il decisum.
- L'omessa pronuncia sulle spese processuali integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e compromette la completezza della tutela giurisdizionale.
- Nel giudizio di rinvio, la riforma della decisione di primo grado impone la regolazione anche delle spese del primo grado, salvo che una precedente statuizione passata in giudicato le abbia già definite.
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