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Sentenza

Sentenza n. 855/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione comunale di revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie, successivamente parzialmente annullata in autotutela, nonché la sopravvenuta deliberazione endoprocedimentale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare farmacia)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Ostuni, aveva chiesto una revisione complessiva della pianta organica, con ridistribuzione delle zone di competenza in rapporto alla reale distribuzione della popolazione e spostamento della propria sede. Con la deliberazione n. 356 del 18 dicembre 2024 il Comune aveva confermato sic et simpliciter la previgente pianta organica per il biennio 2024/2025, senza modificare il numero delle sedi né le circoscrizioni. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa in materia di pianificazione delle farmacie, errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato la deliberazione n. 98 del 2 maggio 2025, con cui ha annullato parzialmente la precedente deliberazione, confermando il numero delle sedi per il solo anno 2024 e incaricando il dirigente del SUAP di avviare una nuova revisione, previa rinnovata istruttoria. La ricorrente ha impugnato tale atto con motivi aggiunti, deducendo violazione della normativa sulle farmacie, errore nei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e sviamento.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile quanto alla domanda di annullamento della deliberazione n. 356 del 2024, essendo venuto meno l'interesse attuale a seguito del suo parziale annullamento in autotutela. Il giudizio è tuttavia proseguito ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. ai fini dell'accertamento dell'illegittimità dell'atto in prospettiva risarcitoria. Il TAR ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione: la deliberazione si limitava a richiamare la normativa e dati ISTAT risalenti al 31 dicembre 2021, senza illustrare le ragioni e l'iter che avevano condotto alla conferma della pianta organica, né confrontarsi con le criticità rappresentate dalla ricorrente sulla distribuzione effettiva della popolazione e sulle sue fluttuazioni stagionali. Le argomentazioni difensive del Comune non potevano integrare la motivazione dell'atto, poiché non risultavano espresse nella deliberazione né supportate dalla documentazione procedimentale. L'annullamento in autotutela, motivato proprio dall'omessa valutazione della corrispondenza della pianta organica alle reali esigenze della popolazione, ha ulteriormente confermato i vizi rilevati. Le ulteriori censure sono state assorbite. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché la deliberazione n. 98 del 2025 costituiva un atto interno ed endoprocedimentale, privo di immediata lesività, destinato a precedere una nuova revisione della pianta organica. Inoltre, la conferma della decima sede per il solo anno 2024 non determinava un pregiudizio attuale e concreto, trattandosi di sede non ancora assegnata e distante oltre 7 km dalla farmacia della ricorrente. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 475/1968

    La revisione della pianificazione delle sedi farmaceutiche deve essere svolta in funzione dell'equa e adeguata distribuzione del servizio sul territorio e delle esigenze della popolazione.

  • art. 2 l. 475/1968

    La disciplina della pianta organica delle farmacie costituisce il quadro normativo di riferimento per la localizzazione e la distribuzione territoriale delle sedi.

  • art. 5 l. 362/1991

    La norma è richiamata quale base della disciplina della revisione e della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico.

  • art. 1 l. 16/1996

    La norma è indicata tra quelle applicabili alla revisione della pianta organica delle farmacie.

  • art. 11 d.l. 1/2012

    La disposizione è richiamata quale parametro normativo della pianificazione e della distribuzione delle sedi farmaceutiche.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse all'annullamento dell'atto, il giudice può accertarne l'illegittimità qualora sussista un interesse ai fini risarcitori.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È inammissibile il ricorso privo di interesse attuale e concreto; l'impugnazione di un atto endoprocedimentale è inammissibile quando esso non abbia autonoma portata lesiva.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La controversia è stata trattenuta in decisione previo deposito delle memorie e difese previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • La revisione della pianta organica delle farmacie, pur rientrando nell'ampia discrezionalità pianificatoria del Comune, deve essere preceduta da un'istruttoria effettiva sulle esigenze della popolazione, sulla sua distribuzione territoriale e sulle eventuali variazioni intervenute rispetto alla precedente pianificazione.
  • La conferma della precedente pianta organica non può essere meramente assertiva o stereotipata: il provvedimento deve rendere comprensibili le ragioni della scelta e l'iter logico seguito dall'amministrazione, confrontandosi con le specifiche criticità rappresentate dagli interessati.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte di localizzazione delle sedi farmaceutiche resta estrinseco e non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa; tuttavia, sono sindacabili l'inesatta acquisizione dei presupposti di fatto, il difetto di istruttoria, la manifesta illogicità e il difetto di motivazione.
  • Le argomentazioni sviluppate dall'amministrazione nella memoria difensiva non possono integrare la motivazione mancante del provvedimento impugnato quando non trovino riscontro nell'atto e nella documentazione procedimentale.
  • La sopravvenuta autotutela che rimuove l'atto impugnato determina l'improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, ma non impedisce l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, quando tale interesse sia stato dedotto e sussista.
  • La deliberazione comunale che annulla parzialmente un precedente atto e dispone l'avvio di una nuova istruttoria per la revisione della pianta organica è un atto endoprocedimentale, privo di immediata lesività, e non è autonomamente impugnabile in assenza di un interesse concreto e attuale.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieMotivazione del provvedimentoAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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