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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31219/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposte relative agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. La società contribuente, già in liquidazione, era stata ammessa a concordato preventivo e sosteneva che la notifica della cartella fosse vietata dall’art. 168 l.fall., perché integrerebbe un atto preordinato alla riscossione coattiva in pendenza della procedura concorsuale. La CTR aveva condiviso tale impostazione e aveva rigettato l’appello dell’agente della riscossione. In cassazione l’agente deduceva un unico motivo di violazione di legge, denunciando falsa applicazione dell’art. 168 l.fall., dell’art. 90 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2741 c.c., sostenendo che la cartella non costituisce inizio dell’esecuzione forzata e che, quindi, la sua notifica resta consentita anche dopo la presentazione della domanda di concordato, specie per un credito erariale da insinuare al passivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che la cartella di pagamento è assimilabile a un precetto e che la sua notificazione non coincide con l’inizio dell’esecuzione forzata, il cui momento iniziale è il pignoramento. Di conseguenza, l’art. 168 l.fall. non vieta la notifica della cartella dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per il riesame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 168 l.fall.

    "Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive"

    Il divieto riguarda l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e non impedisce la notificazione della cartella di pagamento, che non equivale a esecuzione forzata.

  • art. 90 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla riscossione coattiva, ma non ritenuto ostativo alla notifica della cartella in pendenza di concordato.

  • art. 2741 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della par condicio creditorum, senza che la Corte ne faccia una autonoma applicazione decisiva nel dispositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è proposta per falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata nel testo.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento non integra di per sé l’inizio dell’esecuzione forzata; il momento iniziale dell’espropriazione coincide invece con il pignoramento.
  • Il divieto di cui all’art. 168 l.fall. impedisce le azioni esecutive individuali, ma non preclude l’emissione e la notifica della cartella di pagamento.
  • In pendenza di concordato preventivo, la formazione del ruolo e la notifica della cartella possono rafforzare la posizione del creditore erariale e restano compatibili con l’insinuazione al passivo.
  • Per i crediti tributari da far valere in procedura concorsuale, il modulo di riscossione coattiva previsto dalla legge è ispirato all’esigenza di favorire e accelerare il soddisfacimento del credito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneConcordato preventivo
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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