Cassazione Civile, Ordinanza n. 04040/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 157, comma 5, C.d.S., contestata a un conducente che aveva parcheggiato il proprio veicolo fuori dagli stalli delimitati da segnaletica orizzontale in una piazza adibita a sosta. Il Tribunale aveva respinto l'appello dell'opponente e dichiarato legittima la sanzione, ritenendo che la presenza degli stalli imponesse il posizionamento del veicolo negli spazi segnati. Con il ricorso per cassazione si deduceva la violazione dell'art. 157, comma 5, C.d.S., sostenendo che nello spazio occupato non vi fossero segnaletiche orizzontali e che la sosta sarebbe stata libera al di fuori degli stalli, non essendo il veicolo di ostacolo al transito. Il ricorrente contestava quindi la lettura della norma operata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 157, comma 5, C.d.S. si applica alle aree di sosta predisposte e presuppone che la sosta sia consentita solo secondo le modalità imposte dalla segnaletica; in tali casi, il regolamento di esecuzione impone di collocare il veicolo nello spazio assegnato senza invadere gli spazi contigui. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che il veicolo era stato parcheggiato all'interno della stessa piazza, in prossimità di stalli delimitati da segnaletica orizzontale, ma fuori dagli spazi consentiti. Per questo motivo la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 157, comma 5, Codice della strada
Nelle aree di sosta predisposte, i veicoli devono essere collocati secondo la segnaletica; la violazione sussiste quando la sosta avviene fuori dagli spazi delimitati in presenza di stalli regolati.
art. 351, comma 2, regolamento di esecuzione del Codice della strada
Quando gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, i conducenti devono sistemare il veicolo nello spazio assegnato senza invadere quelli contigui.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle aree di sosta delimitate da segnaletica orizzontale, la sosta è lecita solo se il veicolo è collocato nello spazio assegnato; parcheggiare fuori dallo stallo integra violazione anche se il veicolo resta all'interno dell'area destinata alla sosta.
- L'art. 157, comma 5, C.d.S. non tutela una generica libertà di sosta al di fuori degli stalli, ma disciplina il corretto uso delle aree di sosta predisposte e segnalate.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la presenza di stalli e la collocazione irregolare del veicolo in prossimità di essi, la censura in cassazione sulla violazione della norma è infondata se mira solo a rimettere in discussione tale accertamento.
- Il rigetto del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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