Sentenza n. 351/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento pregia sospensione dell’efficacia: - del provvedimento di non ammissione della minore alla classe-OMISSIS- del Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria; - di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di non ammissione della studentessa alla classe IV del liceo classico, con domanda cautelare di sospensione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore ha impugnato la non ammissione della figlia alla classe successiva e ha formulato anche una generica domanda di risarcimento dei danni. Dal testo emerge che i motivi erano esposti in modo indistinto nella parte narrativa, senza articolazione di specifici motivi di diritto, in violazione dell'art. 40 c.p.a. In sede cautelare il TAR aveva inoltre rilevato l'assenza di un fumus boni iuris adeguato, richiamando l'orientamento secondo cui l'incompletezza, carenza od omissione dei corsi di recupero non incide sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione. La domanda risarcitoria era stata formulata soltanto nelle conclusioni, senza allegazione della natura dei danni asseritamente subiti né della loro quantificazione. Dopo il rigetto cautelare, rimasto inoppugnato, il ricorrente non ha depositato ulteriori scritti difensivi e non ha coltivato il giudizio, mentre l'anno scolastico 2022/2023 era ormai integralmente decorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda annullatoria, poiché l'anno scolastico cui si riferiva la non ammissione era ormai trascorso e l'atteggiamento processuale successivo al rigetto cautelare confermava il venir meno dell'interesse alla decisione. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile per genericità, essendo stata proposta solo nelle conclusioni e senza allegazione dei danni o della loro quantificazione. Il Collegio ha rilevato anche, incidentalmente, l'inammissibilità del ricorso per mancata articolazione di specifici motivi di diritto. Le spese sono state compensate e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile, ove versato.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2
Il ricorso deve contenere motivi specifici, distintamente formulati; la loro esposizione generica e confusa può determinarne l'inammissibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
art. 35, comma 1, lett. c)
La domanda può essere dichiarata improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 40 c.p.a.
art. 40, comma 1, lett. d)
La domanda risarcitoria non può essere formulata in termini meramente generici, senza indicazione del danno dedotto e della relativa quantificazione.
Massime di principio
- La domanda di annullamento di un provvedimento scolastico riferito a uno specifico anno scolastico diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'anno scolastico cui si riferisce è ormai decorso e non permangono utilità concrete conseguibili mediante la decisione.
- Il ricorso amministrativo deve esporre specifici motivi di diritto, distinti dalla mera narrazione dei fatti; una formulazione generica e confusa può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- La domanda risarcitoria proposta nel processo amministrativo deve indicare, almeno in modo sufficientemente determinato, la natura dei danni allegati e la relativa quantificazione; la mera formula generica inserita nelle conclusioni è inammissibile.
- L'omessa o incompleta attivazione dei corsi di recupero da parte dell'istituzione scolastica, secondo l'orientamento richiamato dal giudice, non incide di per sé sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione.
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