Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avente diritto)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di opposizione in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo. La corte d'appello, accogliendo solo parzialmente l'opposizione del Ministero della giustizia contro il decreto di liquidazione, aveva ridotto l'indennizzo a euro 800 ritenendo che il periodo irragionevole fosse "in circa due anni", dopo avere però accertato che il procedimento presupposto era durato cinque anni e sei mesi e che il termine ragionevole da detrarre era di due anni, sei mesi e cinque giorni. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della L. n. 89/2001, censurando la quantificazione del periodo indennizzabile, perché, in presenza di una durata irragionevole pari a trentasei mesi, l'indennizzo doveva essere calcolato per tre anni e non per due; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 5 L. n. 89/2001 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che il decreto non avesse revocato l'originario provvedimento e avesse compensato integralmente le spese del giudizio di opposizione senza regolarle complessivamente. Il Ministero si è costituito in cassazione ma non ha depositato difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la durata irragionevole, una volta accertata in trentasei mesi, imponeva l'applicazione del criterio dell'art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001, che prevede l'indennizzo per anno o frazione di anno superiore a sei mesi; pertanto l'indennizzo doveva essere liquidato per tre anni e non per due. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione del Ministero della giustizia, confermando l'indennizzo nella misura di euro 1.150, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del giudizio di merito e di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 89/2001
richiamato quale base normativa del diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo.
art. 2-bis L. n. 89/2001
stabilisce che l'indennizzo va parametrato all'anno o alla frazione di anno superiore a sei mesi; nel caso concreto, una durata irragionevole di trentasei mesi comporta tre annualità di indennizzo.
art. 2-bis L. n. 89/2001
richiamato per la liquidazione dell'indennizzo nella misura già fissata nel giudizio di equa riparazione.
art. 5 L. n. 89/2001
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'opposizione al decreto di equa riparazione.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo sulla regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo sulla compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la durata irragionevole del processo deve essere convertita in annualità o frazioni di anno superiori a sei mesi, secondo il criterio legale dell'art. 2-bis L. n. 89/2001; se la durata eccedente corrisponde a trentasei mesi, l'indennizzo spetta per tre anni.
- È censurabile in cassazione la liquidazione dell'indennizzo che, a fronte di un accertamento della durata irragionevole in mesi, applichi un numero di annualità inferiore a quello risultante dal parametro legale.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione del provvedimento impugnato, rigettando l'opposizione e rideterminando direttamente l'indennizzo e le spese.
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