Sentenza n. 301/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS- - F. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Ancona, recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal sig. -OMISSIS- avverso il decreto Cat. -OMISSIS- – n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Ancona che lo ammoniva “…invitandolo a tenere, per il futuro, una condotta conforme alla legge ed astenersi da ogni interferenza nella vita di -OMISSIS-…”; - del predetto decreto di ammonimento; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e decreto del Questore recante ammonimento per stalking
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Ancona che aveva respinto il ricorso gerarchico contro l'ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 8 della legge n. 38/2009, nonché lo stesso decreto di ammonimento e gli atti connessi. Nel corso dell'udienza il Presidente ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alla persona che aveva richiesto l'ammonimento. Il ricorrente ha chiesto, in subordine, l'integrazione del contraddittorio. La questione decisiva ha riguardato la qualificazione della richiedente come controinteressata: il Collegio ha ritenuto sussistenti sia il requisito formale, poiché la persona era nominata nei provvedimenti impugnati, sia quello sostanziale, poiché vantava un interesse differenziato alla conservazione dell'ammonimento, riconosciuto dalla legge n. 38/2009.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per omessa notificazione ad almeno una controinteressata. Il TAR ha affermato che, nei giudizi di annullamento, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è necessaria a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; la successiva integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. non è idonea a sanare l'omessa notifica originaria, salvo il ricorrere dei presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile, ritenuti insussistenti. La persona che ha richiesto al Questore l'ammonimento per stalking è stata qualificata come controinteressata, essendo nominata negli atti impugnati e titolare di un interesse differenziato e meritevole di tutela alla conservazione dell'ammonimento. Le spese sono state compensate, poiché la questione preliminare era stata rilevata d'ufficio. È stata inoltre revocata l'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con trasmissione degli atti al Segretario Generale del TAR.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
a pena di inammissibilità
Il ricorso annullatorio deve essere notificato ad almeno un controinteressato; l'omessa notificazione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 49 c.p.a.
L'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice non sana, di regola, l'omessa notificazione originaria del ricorso ad almeno un controinteressato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e di sottoporla al contraddittorio delle parti.
art. 8 l. n. 38/2009
Riconosce rilevanza giuridica alla richiesta della persona interessata all'adozione dell'ammonimento per stalking e fonda il suo interesse alla conservazione del provvedimento.
artt. 130-bis e 136 d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di palese inammissibilità del ricorso comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con gli adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo introdotto con domanda di annullamento, l'omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato determina l'inammissibilità, salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile.
- L'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. non sana l'omessa notificazione originaria del ricorso ad almeno un controinteressato, quando tale omissione incide sulla valida instaurazione del giudizio.
- Nel giudizio contro un ammonimento del Questore per stalking, la persona che ne ha richiesto l'adozione è controinteressata quando sia nominata nel provvedimento impugnato e abbia un interesse differenziato, riconosciuto dalla legge, alla conservazione degli effetti dell'ammonimento.
- La declaratoria di palese inammissibilità del ricorso può comportare la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla disciplina applicabile.
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