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Sentenza

Sentenza del 07/06/2018 n. 2595 - Comm. Trib. Prov. Milano

Trust - Personalità giuridica - imposta fissa o proporzionale - Trustee - Beneficiari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che l'atto istitutivo e l'atto di dotazione del trust devono scontare, in via immediata, la sola imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale. L'imposizione proporzionale può essere applicata successivamente, al momento dell'attribuzione definitiva dei beni dal trustee ai beneficiari, perché solo allora si manifesta una capacità contributiva effettiva e stabile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale dell'atto istitutivo e dell'atto di dotazione di un trust. Si sostiene che il trasferimento dei beni al trustee non realizzi ancora un arricchimento definitivo né una capacità contributiva effettiva, poiché il trustee acquista i beni in via fiduciaria e vincolata, senza poterne disporre a proprio vantaggio. Di conseguenza, l'imposizione proporzionale non sarebbe immediatamente applicabile. L'imposta proporzionale dovrebbe invece essere applicata solo quando i beni vengono trasferiti definitivamente ai beneficiari, momento in cui si verifica l'effettivo incremento patrimoniale.

Norme richiamate

  • Principio di capacità contributiva

    L'imposizione tributaria deve collegarsi a una manifestazione effettiva di ricchezza. Il trasferimento iniziale al trustee, essendo strumentale e non definitivo, non costituisce ancora una sufficiente manifestazione di capacità contributiva.

  • Imposta di registro, ipotecaria e catastale

    Per l'atto istitutivo e di dotazione del trust è dovuta l'imposizione in misura fissa, mentre l'imposizione proporzionale è rinviata al trasferimento finale dei beni ai beneficiari.

Massime di principio

  • Nel trust, il trasferimento dei beni al trustee non comporta necessariamente un'imposizione proporzionale immediata se il trustee riceve i beni con obbligo di amministrarli e trasferirli secondo lo scopo del trust.
  • L'elemento decisivo è stabilire quando si verifica l'arricchimento patrimoniale definitivo: se il trasferimento al trustee è meramente fiduciario e temporaneo, la capacità contributiva può manifestarsi solo con l'attribuzione ai beneficiari.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra trasferimento strumentale al funzionamento del trust e trasferimento finale dei beni: al primo può applicarsi l'imposta fissa, mentre al secondo può applicarsi l'imposta proporzionale.
  • La tassazione deve essere valutata in concreto considerando la struttura del trust, i poteri del trustee, l'individuazione dei beneficiari e il carattere definitivo o meno dell'attribuzione patrimoniale.

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