Sentenza n. 937/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del contributo pubblico, rigetto della domanda di saldo e recupero dell'anticipazione erogata, nonché successiva escussione della polizza fideiussoria
Esito
Favorevole al resistente (agenzia regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto, nell'ambito della sottomisura 6.2 del Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2014/2020, un aiuto forfettario di 50.000 euro, con erogazione di un'anticipazione di 35.000 euro. L'amministrazione aveva poi revocato la concessione, rigettato la domanda di saldo e disposto il recupero dell'anticipazione, ritenendo non concluso il piano aziendale e non realizzati gli obiettivi dichiarati. Il successivo ricorso gerarchico, inizialmente accolto condizionatamente, era stato definitivamente respinto dopo un sopralluogo, dal quale era emerso che l'immobile destinato a sede legale e operativa era ancora in ristrutturazione, privo di impianto elettrico e idraulico e di servizi igienici; l'attività sarebbe stata illustrata mediante un generatore elettrico, un computer portatile e un proiettore. La ricorrente ha dedotto: 1) falsità del presupposto ed illogicità della motivazione; 2) motivazione ultra petita, difetto di contraddittorio e reviviscenza di un provvedimento illegittimo; 3) sproporzione della revoca e violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990. ARGEA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e indicato quale giudice competente il giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La controversia riguarda la revoca di un contributo a seguito del presunto inadempimento del beneficiario rispetto alle condizioni previste dal bando, con conseguente configurazione di una posizione di diritto soggettivo. Il requisito controverso non è l'idoneità della sede considerata in astratto, come elemento valutativo antecedente alla concessione, ma l'effettivo svolgimento del progetto nell'area rurale prescritta dal bando. Tale localizzazione costituisce una condizione di adempimento a carico del beneficiario, destinata a essere verificata dopo la realizzazione del progetto e non necessariamente esistente al momento della domanda. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese di lite. La sospensione precedentemente disposta sull'escussione della polizza fideiussoria non ha condotto a una decisione di merito sull'atto.
Norme richiamate
art. 6, lett. c), bando della sottomisura 6.2
Le nuove imprese costituite dovranno avere la propria sede legale e operativa all’interno delle aree rurali individuate e dovranno svolgere le attività e i processi produttivi previsti dal Piano Aziendale in tali aree
Il bando configura sia il requisito della localizzazione della sede sia l'obbligo di svolgimento effettivo delle attività e dei processi produttivi nell'area rurale. Quest'ultimo è una condizione di adempimento successiva alla concessione del beneficio.
art. 11 c.p.a.
In caso di declaratoria del difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario competente, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio quando ricorrono le condizioni previste e le parti sono state previamente avvisate.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Invocati dalla ricorrente in relazione alla dedotta sproporzione della revoca; il TAR non li ha esaminati nel merito per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia sulla revoca o sul recupero di un contributo pubblico per inadempimento del beneficiario alle condizioni previste dal bando riguarda, di regola, una posizione di diritto soggettivo ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando il bando impone che il progetto finanziato sia effettivamente realizzato in una determinata area, la localizzazione dell'attività costituisce una condizione di adempimento del beneficiario, verificabile dopo la concessione e la realizzazione del progetto, non necessariamente un requisito di ammissione esistente al momento della domanda.
- La circostanza che l'amministrazione desuma il mancato svolgimento dell'attività nell'area prescritta dalle condizioni dell'immobile sede dell'impresa non trasforma la controversia in una questione di discrezionalità amministrativa antecedente alla concessione: rileva la verifica dell'adempimento dell'obbligazione gravante sul beneficiario.
- In presenza di una controversia devoluta al giudice ordinario, il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione e indicare il giudice munito di giurisdizione, consentendo la riproposizione della domanda nei termini e alle condizioni dell'art. 11 c.p.a.
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