Cassazione Civile, Ordinanza n. 06978/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancanza della procura speciale. Non ha pronunciato sulle spese, perché l’altra parte non ha depositato difese. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un soggetto aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il Tribunale di Messina, quale giudice d’appello, aveva confermato il rigetto delle domande già respinte dal Giudice di Pace nei confronti di un condominio e di un altro convenuto. In cassazione il ricorso era articolato su tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare: l’assenza della procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione. La Corte ha osservato che la procura per il giudizio di legittimità deve essere specifica e successiva alla sentenza da impugnare, non potendo derivare da un mandato conferito in via preventiva o per il primo grado; nel caso concreto, la procura risultava del tutto mancante. L’intimato condominio non ha svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di cassazione.
art. 83 c.p.c., commi 2 e 3
la procura per il giudizio di cassazione deve essere speciale, cioè espressamente riferita al giudizio di legittimità e conferita in relazione alla sentenza da impugnare.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5
"l'indicazione della procura, se conferita con atto separato"
il ricorso deve indicare la procura; la mancanza del relativo requisito determina inammissibilità.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3
la procura speciale, se conferita con atto separato, deve essere depositata insieme al ricorso a pena di improcedibilità.
art. 13 d.P.R. 115/2002, comma 1-bis
sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve avere carattere di specialità e riferirsi espressamente al ricorso avverso una determinata sentenza; non è sufficiente un mandato generico o rilasciato in via preventiva.
- La mancanza della procura speciale per il ricorso per cassazione integra un vizio che comporta l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio dalla Corte mediante esame degli atti.
- L’indicazione e il deposito della procura speciale costituiscono adempimenti processuali autonomi e necessari: l’omissione impedisce l’esame nel merito delle censure.
- Se la parte intimata non svolge difese in cassazione, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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