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Sentenza

Sentenza n. 165/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza, alla sentenza n. 134/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro (RG. 3113/2023) in data 5.2.2025;

Giustizia amministrativa202501243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 134/2025, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero all’attivazione di buoni elettronici per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 febbraio 2025, era passata in giudicato, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non aveva fornito prova dell’avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di attivare in favore della ricorrente la Carta per l’importo riconosciuto dal giudice civile, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del titolo, inclusi l’allocazione delle somme in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento. L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 600 euro oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, il cui decorso è stato ritenuto necessario prima di procedere giudizialmente contro l’Amministrazione per l’esecuzione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all’Amministrazione, sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adottare entro un termine determinato tutti gli atti necessari a dare completa esecuzione al titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla formale richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e alla persistente inottemperanza.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per reperire e rendere disponibile la somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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