Cassazione Penale, Sentenza n. 00468/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha dedotto che, in conseguenza del d.lgs. n. 150/2022 (art. 2), il reato di furto aggravato di cui all'art. 624 c.p. sarebbe divenuto procedibile a querela; perciò, in assenza dei requisiti della querela nella denuncia presentata dalla persona offesa, l'azione penale sarebbe improcedibile. Ha invocato l'applicazione del principio favorevole dello jus superveniens (art. 2, comma 2 c.p.) e chiesto l'annullamento della sentenza per tale motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione dedotta non fosse stata proposta in appello e fosse, peraltro, aspecifica. I giudici di merito avevano escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 c.p., riconducendo la condotta al furto semplice (art. 624 comma 1 c.p.), già procedibile a querela all'epoca dei fatti; quindi i princìpi sulla successione delle leggi nel tempo non si applicavano. Inoltre la validità della querela si presta a valutazioni di fatto (criterio della volontà punitiva della persona offesa) che dovevano essere dedotte e valutate in appello; non è possibile farlo per la prima volta in Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte non ha potuto rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata nel corso del ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto; la Corte ha rilevato che, nella ricostruzione dei giudici di merito, la condotta è stata ritenuta rientrare nel furto semplice previsto da tale articolo
art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Aggravante che i giudici di merito hanno escluso, con conseguente qualificazione della fattispecie come furto semplice
d.lgs. n. 150/2022, art. 2
Ha spostato la procedibilità di talune fattispecie da ufficio a querela; la ricorrente ha invocato la sua applicazione retroattiva (jus superveniens), ma la Corte ha ritenuto la questione inapplicabile alla specie per la qualificazione fattuale già effettuata nei gradi di merito
art. 2, comma 2 cod. pen.
Riferimento al principio di successione delle leggi nel tempo invocato dalla ricorrente per chiedere l'applicazione della norma più favorevole; la Corte ha valutato che non fosse applicabile alla fattispecie così ricostruita
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato inammissibilità per motivazione non proposta in appello e per aspecificità
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Principio di preclusione di questioni non dedotte in appello richiamato dalla Corte per giustificare l'inammissibilità della nuova doglianza in Cassazione
art. 129 cod. proc. pen.
Consente la rilevazione d'ufficio delle cause di esclusione della punibilità in ogni stato e grado del processo; la Corte ha però precisato che detta rilevazione non può sostituirsi al necessario accertamento di fatto demandato al giudice di merito
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio alcune cause di estinzione, ma inammissibilità del ricorso ha impedito tali accertamenti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità
art. 55, comma 9 d.lgs. n. 231/2007
Norma citata in dispositivo di merito insieme all'art. 624 c.p.; utilizzata nella qualificazione complessiva delle imputazioni originarie
Massime di principio
- La modifica della procedibilità di un reato (jus superveniens) può favorire l'imputato, ma la sua applicazione retroattiva dipende dalla qualificazione giuridica e fattuale già effettuata nei gradi di merito: se la fattispecie è stata ricondotta a un delitto che, all'epoca dei fatti, era già procedibile a querela, il nuovo regime non opera.
- Questioni di procedibilità rilevabili d'ufficio possono essere esaminate anche in Cassazione, ma solo quando non richiedono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito; se la questione implica la valutazione della volontà punitiva della persona offesa o altre questioni probatorie, deve essere dedotta e discussa nei gradi di merito per non incorrere in preclusione.
- Per contestare la validità di una denuncia-querela è necessario far emergere elementi di fatto chiari (ad es. assenza di formule, mancata sottoscrizione, assenza di manifestazioni inequivoche della volontà punitiva); tali fatti vanno documentati e sollevati tempestivamente in appello.
- Se in primo grado e in appello i giudici hanno qualificato l'atto della persona offesa come 'denuncia-querela', il difensore che intenda sostenere l'errore di qualificazione deve impugnarne la valutazione già in appello, indicando i profili di fatto che la smentiscono.
- L'inammissibilità del ricorso nella Cassazione per vizi originari preclude normalmente l'esame di sopravvenienze favorevoli all'imputato (es. prescrizione maturata nel frattempo), per effetto del venir meno del rapporto processuale di impugnazione.
- Nelle difese basate su cambiamenti normativi, è strategico dimostrare sia il carattere favorevole della norma sia l'assenza di bisogno di nuovi accertamenti di fatto, o altrimenti sollevare il tema già nel gravame di merito con adeguata produzione probatoria.
- La giurisprudenza riconosce il principio del 'favor querelae': la rilevanza della forma della querela deve essere interpretata in senso favorevole, ma ciò non esime il difensore dal proporre in sede di appello contestazioni circostanziate quando la qualificazione dell'atto di denuncia-querela può incidere sulla procedibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00271/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00272/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00273/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00274/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00277/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00278/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →