Cassazione Penale, Sentenza n. 9393/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo a) e per operazioni dolose (capo b) e assorbiva il capo c nella fattispecie del capo b. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge fallimentare (art. 216 legge fall.) perché la Corte di appello avrebbe valutato in modo inadeguato e non favorevole le dichiarazioni dell'imputato secondo cui le somme distratte sarebbero state effettivamente impiegate per pagare le retribuzioni ai lavoratori; (2) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge fallimentare (art. 216 legge fall.) in relazione al credito di euro 160.000,00 iscritto in bilancio, che il ricorrente sosteneva reale e non fittizio, lamentando che non fossero stati prodotti elementi probatori contrari e citando valutazioni del consulente della curatela che, a suo dire, non avrebbero evidenziato irregolarità formali sulla tenuta della contabilità relativa agli esercizi 2009-2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: per il primo, ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui le dichiarazioni dell'imputato erano meramente assertive e prive di riscontro oggettivo, già smentite dalla documentazione societaria e dalle istanze presentate dai lavoratori al passivo; per il secondo, ha confermato che mancavano elementi probatori a supporto dell'esistenza del credito di euro 160.000,00, che la sua ripetuta iscrizione nei bilanci costituiva indice della sua fittizietà e che il curatore e la consulenza avevano evidenziato come il credito avesse artificiosamente occultato perdite già rilevanti dal 2006. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma delle condanne (con l'assorbimento del capo c nel capo b deciso in appello) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge fallimentare
Invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo e dell'uso delle somme sottratte; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della norma richieda riscontri oggettivi e non possa fondarsi su mere affermazioni non comprovate.
codice civile
Richiamati in relazione all'obbligo di adottare provvedimenti societari (es. ricapitalizzazione o scioglimento) quando le perdite superano determinate soglie; la Corte ha ritenuto che l'omissione di tali provvedimenti abbia contribuito al cagionamento del fallimento.
codice di procedura penale
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dell'imputato sono valutate in rapporto alle prove documentali: affermazioni autoreferenziali, non corroborate da riscontri oggettivi, hanno scarso valore probatorio.
- L'iscrizione ripetuta e immutata di un credito nei bilanci, se non supportata da documentazione valida, può essere considerata elemento sintomatico della sua fittizietà e di una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale.
- Il curatore fallimentare e il consulente tecnico possono fornire elementi decisivi: la loro valutazione complessiva prevale sulla citazione parziale di singoli passaggi che favoriscano la difesa.
- L'omissione di adempimenti societari imposti dal codice civile (es. ricapitalizzazione o scioglimento) in presenza di perdite significative può integrare profili di responsabilità penale quando contribuisce al fallimento.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare le sentenze di merito, dà rilievo alla coerenza e alla completezza della motivazione e non sostituisce il proprio giudizio ai fatti accertati se comprovati e logicamente motivati.
- In sede di impugnazione è essenziale produrre prove documentali dirette a confutare specifiche risultanze contabili o le analisi del curatore/consulenti; contestazioni generiche sono difficilmente persuasive.
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