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Sentenza

Sentenza del 12/02/2019 n. 4065 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Agenzie doganali - Riparto di competenza sul territorio dello Stato - Necessità - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, la legittimità di un avviso di rettifica relativo a maggiori diritti doganali, emesso dall'Ufficio delle Dogane di Roma in relazione a un'importazione dichiarata presso la Dogana di Livorno. L'Agenzia sosteneva che l'Ufficio di Roma fosse competente in ragione della sede legale del rappresentante indiretto dell'importatore e che la normativa doganale non imponesse una specifica competenza territoriale. Dall'altro lato, l'Agenzia impugnava l'annullamento di una cartella di pagamento fondata su avvisi di accertamento successivamente annullati in appello, sostenendo che tale annullamento non fosse ancora definitivo e che il ricorso non sospendesse l'esecuzione della decisione doganale.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il primo ricorso, confermando l'incompetenza territoriale dell'Ufficio delle Dogane di Roma: la competenza spettava all'ufficio presso il quale si erano svolte le operazioni di importazione, cioè la Dogana di Livorno. La Corte ha precisato che un eventuale accentramento presso altro ufficio sarebbe stato possibile solo mediante un provvedimento specifico e motivato dell'autorità sovraordinata, non presente nel caso concreto. Il secondo ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'annullamento degli avvisi di accertamento aveva travolto anche la cartella di pagamento. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Il sistema doganale presuppone una ripartizione territoriale della competenza degli uffici. L'art. 3, relativo a compartimenti e circoscrizioni doganali, è stato interpretato come indice di una vera competenza territoriale e non di una semplice organizzazione interna.

  • Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 60

    Se la normativa doganale non prevede disposizioni particolari, gli Stati membri definiscono la competenza dei vari uffici doganali sul loro territorio.

    La disposizione rimette agli ordinamenti nazionali la determinazione della competenza territoriale degli uffici doganali; non consente quindi di considerare astrattamente competente qualunque ufficio nazionale.

  • Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 78

    La facoltà di revisione dell'accertamento deve essere esercitata dall'ufficio territorialmente competente secondo il sistema nazionale di ripartizione, individuato nel luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale.

  • Costituzione, art. 25

    La ripartizione territoriale degli uffici doganali tutela il principio del giudice naturale precostituito per legge ed evita fenomeni di forum shopping, cioè la scelta discrezionale dell'ufficio o del giudice ritenuto più favorevole.

  • Costituzione, art. 97

    Il buon andamento e l'efficienza della Pubblica Amministrazione devono essere contemperati con la competenza territoriale. Una deroga è possibile solo per ragioni specifiche, tramite un provvedimento apposito e motivato dell'autorità sovraordinata, da comunicare agli interessati.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    Consente la riunione di cause connesse quando l'esame congiunto risponde a esigenze di economia processuale e di unitarietà sostanziale o processuale.

  • Codice di procedura civile, art. 336, comma 2

    La riforma o la cassazione della sentenza produce effetti espansivi sugli atti e provvedimenti dipendenti, cosicché l'annullamento definitivo dell'avviso di accertamento travolge anche la relativa iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, artt. 9 e 11

    Le disposizioni in materia di revisione dell'accertamento doganale non sono state interpretate come attributive di una competenza illimitata a qualsiasi ufficio doganale del territorio nazionale.

Massime di principio

  • Per contestare o revisionare un'operazione doganale, la competenza spetta ordinariamente all'ufficio del luogo in cui sono state effettuate le operazioni di importazione o esportazione e in cui è sorta l'obbligazione doganale.
  • L'assenza di una norma che indichi espressamente il criterio territoriale non implica che ogni ufficio doganale nazionale sia competente: il criterio deve essere ricavato dal sistema normativo e dalla struttura territoriale degli uffici.
  • Un ufficio diverso da quello territorialmente competente può procedere solo in presenza di un provvedimento di accentramento specifico, motivato e adottato dall'autorità sovraordinata per ragioni concrete di connessione o di efficienza amministrativa.
  • La competenza territoriale tutela sia il contribuente sia l'Amministrazione, impedendo scelte arbitrarie dell'ufficio procedente e fenomeni di forum shopping.
  • Se l'avviso di accertamento viene annullato, la cartella di pagamento fondata esclusivamente su quell'avviso perde il proprio titolo e deve essere travolta, anche se il giudizio sulla cartella è ancora pendente.
  • In casi analoghi è opportuno verificare preliminarmente il luogo dell'operazione doganale, l'ufficio che ha emesso l'atto, l'eventuale provvedimento di accentramento e il rapporto di dipendenza tra avviso di accertamento, ruolo e cartella.

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