Sentenza n. 1409/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS- relativa al periodo tra il -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 03/11/2025 e recante la qualifica finale di "superiore alla media"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Documentazione caratteristica relativa a un determinato periodo di servizio, recante la qualifica finale di "superiore alla media"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la documentazione caratteristica deducendo la violazione delle norme e dei principi in materia di valutazione del personale militare, nonché illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Ha sostenuto che il giudizio fosse ingiustificatamente deteriore rispetto alle precedenti valutazioni, richiamando anche un rimprovero successivamente annullato in sede gerarchica per ragioni procedurali e una sanzione disciplinare di due giorni di consegna, anch'essa impugnata. Ha inoltre dedotto l'eccesso di potere per superamento dei limiti della discrezionalità tecnica, motivazione apparente, contraddittorietà tra i giudizi analitici e la qualifica finale e sviamento, sostenendo che le singole valutazioni positive non fossero coerenti con il giudizio complessivo di "superiore alla media".
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la documentazione caratteristica costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa e che l'uso di formulari standardizzati, articolati in voci analitiche, è di per sé idoneo a fornire la giustificazione dell'atto, senza necessità di riferire puntualmente ogni valutazione a singoli fatti o accadimenti. Ha inoltre affermato che ciascun periodo valutativo conserva autonomia rispetto agli altri. Nel caso concreto, ha riscontrato coerenza tra il giudizio del compilatore e quello dei revisori e ha escluso che il ricorrente avesse sempre ottenuto valutazioni superiori: risultavano giudizi sostanzialmente comparabili, alcune valutazioni di "sufficiente" e un solo giudizio di "ottimo". Le valutazioni analitiche, pur complessivamente lusinghiere e indicative di buone capacità personali e professionali, evidenziavano margini di miglioramento nei rapporti con i colleghi e con la scala gerarchica; inoltre, diverse voci non recavano il massimo punteggio possibile. Il giudice ha ritenuto non incoerente la qualifica di "superiore alla media", anche alla luce del rimprovero ricevuto nel periodo, sebbene poi annullato per violazione del termine a difesa, e della successiva sanzione disciplinare, quale elemento indicativo di difficoltà nei rapporti gerarchici, precisando comunque che la valutazione non dipendeva necessariamente dalla rilevanza disciplinare definitiva degli episodi. Non sono stati ravvisati contraddittorietà, parziarietà, travisamento o sviamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della complessiva buona valutazione del ricorrente.
Norme richiamate
L. n. 1695/1962
Richiamata dal ricorrente tra le norme che regolano la documentazione caratteristica del personale militare; il giudice non ne ha tratto una specifica regola interpretativa.
D.P.R. n. 1431/1965
Richiamato dal ricorrente quale fonte della disciplina della documentazione caratteristica; nessuna specifica interpretazione è stata fornita nella decisione.
D.P.R. n. 212/2002
Richiamato dal ricorrente tra le norme applicabili alla valutazione caratteristica; nessuna specifica interpretazione è stata fornita nella decisione.
D.P.R. n. 255/2006
Richiamato dal ricorrente tra le norme applicabili alla valutazione caratteristica; nessuna specifica interpretazione è stata fornita nella decisione.
D.P.R. n. 164/2008
Richiamato dal ricorrente tra le norme applicabili alla valutazione caratteristica; nessuna specifica interpretazione è stata fornita nella decisione.
art. 688 D.P.R. n. 90/2010
Richiamato dal ricorrente quale disposizione pertinente alla documentazione caratteristica; la sentenza non ne esplicita una distinta interpretazione.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; il giudice ha escluso che la valutazione impugnata li violasse.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La documentazione caratteristica del personale militare esprime un'ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale può intervenire solo in presenza di vizi apprezzabili quali manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento o carenza dei presupposti.
- L'utilizzo di formulari standardizzati contenenti voci analitiche può assolvere l'obbligo di giustificazione della documentazione caratteristica, senza richiedere il puntuale riferimento a ogni singolo fatto o accadimento del periodo valutato.
- Ciascun periodo oggetto di documentazione caratteristica conserva autonomia valutativa, sicché le valutazioni relative ad altri periodi non impongono di replicare il medesimo giudizio né costituiscono automaticamente parametro vincolante per la valutazione successiva.
- La coerenza tra giudizi analitici e qualifica finale non richiede che ogni voce analitica abbia il massimo livello: un giudizio complessivo positivo ma non massimo è legittimo quando la scheda evidenzi, in modo coerente, specifici margini di miglioramento.
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