Cassazione Penale, Sentenza n. 3746/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna (sentenza Corte d'Appello Genova 01/10/2020) per vari reati, con specifico motivo relativo all'art. 75 d.lgs. n.159/2011 (violazione della prescrizione della sorveglianza speciale di "non associarsi abitualmente a persone pregiudicate"): il difensore deduce carenza di prova dell'abitualità dell'accompagnarsi con pregiudicati, essendosi rilevata in concreto una sola condotta (colloquio ripreso da videosorveglianza con due soggetti pregiudicati). Inoltre censura la motivazione sugli incrementi per continuazione applicati nella quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto provata l'integrazione dell'art.75 senza accertare l'abitualità o serialità dei contatti: ha affermato il principio secondo cui il reato di cui all'art.75 richiede plurimi e stabili contatti (quotando Sez.1, n.53403/2017, Iurlaro) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (art.75 d.lgs. n.159/2011), rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo giudizio su quel capo. Per il resto (querele relative agli aumenti per continuazione) il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di confronto con l'argomentazione della Corte territoriale.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art.75 (T.u. misure di prevenzione)
L'art.75 sanziona la violazione della prescrizione di "non associarsi abitualmente" imposta dalla sorveglianza speciale; la Corte ha interpretato la norma nel senso che è necessario dimostrare un'abitualità o serialità di comportamenti (plurimi e stabili contatti) e non basta una condotta isolata
d.lgs. n.159/2011, art.8 (prescrizioni della sorveglianza speciale)
L'art.8, comma 4, impone la prescrizione di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure; la Corte ha richiamato tale disposizione per spiegare la fattispecie sanzionata dall'art.75
Cass. Sez.1, n.53403 del 10/10/2017 (Iurlaro)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per chiarire che la fattispecie di cui all'art.75 richiede reiterazione e stabilità dei contatti; due occasioni distanziate possono non essere sufficienti per configurare l'abitualità
Massime di principio
- Per integrare l'art.75 d.lgs.159/2011 è necessario provare l'abitualità o serialità: si richiedono plurimi e stabili contatti con soggetti pregiudicati, non una singola o isolata occasione
- Elementi probatori utili a dimostrare l'abitualità: frequenza degli incontri nel tempo, durata e regolarità delle frequentazioni, modalità degli incontri (es. luoghi abituali), comunicazioni documentate, testimonianze coerenti, precedenti analoghi
- Un solo episodio ripreso da videosorveglianza difficilmente basta a provare il reato di violazione della prescrizione; il pubblico ministero deve offrire un quadro fattuale ricorrente
- Le doglianze sulla quantificazione degli aumenti per continuazione richiedono che la Corte di legittimità trovi un concreto confronto motivazionale della Corte territoriale: senza tale confronto, il motivo può essere dichiarato inammissibile
- In caso di vizio parziale della motivazione la Cassazione può annullare limitatamente al capo viziato e disporre il rinvio per nuovo giudizio, lasciando ferme le altre statuizioni
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