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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27852/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha impugnato la misura cautelare (arresti domiciliari) denunciando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta proporzionalità e adeguatezza della misura e, in particolare, ha censurato la mancata concessione dell'autorizzazione ad andare a lavorare ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio per cui il controllo di legittimità sulle misure cautelari riguarda la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione e non una rivalutazione degli elementi di fatto o degli indizi. Nel caso concreto il Tribunale aveva dettagliatamente esposto le indagini e indicato gravi indizi di colpevolezza, motivando l'attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza degli arresti domiciliari: è stata richiamata la condotta dell'indagato (messa a disposizione del gruppo del proprio SPID e dello SPID della moglie, contatti illeciti con Nappi e altri), nonche la presunzione prevista dall'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998. La Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e coerente, ha escluso sindacato sul merito valutativo degli indizi e ha confermato il diniego dell'autorizzazione al lavoro; ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione al diniego dell'autorizzazione a svolgere l'attivita lavorativa; la Corte ha ritenuto che il provvedimento di merito abbia motivato congruamente il diniego alla luce delle esigenze cautelari e che tale motivazione non presenti vizio di illegittimità o manifesta illogicità.

  • art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Il giudice del riesame ha richiamato la presunzione prevista da tale norma quale elemento di valutazione delle esigenze cautelari collegate al rischio di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il richiamo alla presunzione, unitamente agli altri elementi di fatto, contribuisse a giustificare la misura restrittiva.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali il controllo è limitato a violazioni di norme o a vizi di motivazione che siano di manifesta illogicità: non è consentito rinnovare la valutazione degli elementi di fatto o degli indizi.
  • Per essere fondato, il gravame deve colpire la motivazione del provvedimento nella sua completezza e logicità, non semplicemente proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione degli indizi.
  • La mancata concessione dell'autorizzazione a svolgere attivita lavorativa (art. 284, comma 3, c.p.p.) richiede una motivazione specifica in ordine alle esigenze cautelari: se il giudice espone ragioni adeguate sul pericolo di reiterazione e sulla proporzionalità della misura, il diniego difficilmente sarà annullabile in cassazione.
  • Comportamenti concreti che dimostrino partecipazione o concorso (es. messa a disposizione di credenziali digitali come SPID, contatti con altri membri dell'organizzazione) possono costituire elementi idonei a giustificare misure restrittive e l'esclusione di autorizzazioni di movimento.
  • Chi intende impugnare una misura cautelare in Cassazione dovrebbe focalizzarsi su profili di diritto e su eventuali incongruenze, contraddizioni o omissioni evidenti nella motivazione, piuttosto che su una nuova valutazione probatoria.

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